Cassazione Penale, Sentenza n. 30293/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello per errata applicazione dell'art. 10-ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Sostiene che l'omissione IVA contestata (158.658,00 euro) sia "sottosoglia" rispetto alla nuova soglia di punibilità introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (250.000,00 euro), elemento costitutivo del reato; perciò la fattispecie non sussisterebbe e avrebbe dovuto essere pronunciata l'assoluzione con revoca della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina più favorevole introdotta dal D.Lgs. n. 158/2015 (aumenta la soglia di punibilità a 250.000,00 euro) anche ai fatti anteriori. Poiché l'importo contestato (158.658,00 euro) è inferiore alla nuova soglia, difetta un elemento costitutivo del reato: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata "perché il fatto non sussiste" e ha disposto l'eliminazione della confisca.
Norme richiamate
art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
art. 10-ter, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma punisce l'omissione IVA superata la soglia di punibilità; la Corte ha ritenuto che l'elemento soggettivo/oggettivo del reato richieda il superamento della soglia prevista dalla disciplina vigente applicabile
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Ha innalzato la soglia di punibilità a 250.000,00 euro per periodo d'imposta; la Corte ha interpretato tale modifica come più favorevole all'imputato e quindi applicabile retroattivamente ai fatti anteriori
Richiamato nel motivo del ricorso come norma che giustificherebbe l'assoluzione (perché il fatto non è previsto dalla legge come reato) e la revoca della confisca quando difetta l'elemento costitutivo del reato
Massime di principio
- Quando una modifica legislativa sostanziale rende meno grave o elimina la punibilità di una condotta, la norma più favorevole si applica retroattivamente (principio favor rei).
- Se la nuova soglia di punibilità rende l'importo contestato inferiore al minimo richiesto dalla norma penale, manca un elemento costitutivo del reato: l'eventuale pronuncia deve essere di proscioglimento "perché il fatto non sussiste".
- La dichiarazione di non sussistenza del fatto comporta anche l'eliminazione delle misure patrimoniali (es. confisca) disposte in base a una precedente qualificazione penale della condotta.
- È fondamentale verificare la natura della norma modificata (sostanziale vs processuale) e le eventuali disposizioni transitorie: la retroattività della norma più favorevole è principio generale ma può essere modulata da specifiche disposizioni legislative.
- In presenza di intervenuta prescrizione occorre distinguere tra proscioglimento per prescrizione e proscioglimento perché il fatto non sussiste; la seconda ha effetti più ampi (es. caduta della confisca).
- In casi simili, il difensore deve sollevare espressamente la questione di applicazione della disciplina più favorevole e richiedere la revoca delle misure patrimoniali accessorie se il reato viene dichiarato non sussistente.
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