Cassazione Penale, Sentenza n. 23539/2023 del 30/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo articolando tre motivi: 1) difetto di motivazione e violazione dell'art. 52 c.p. con riferimento al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa (anche putativa), sostenendo che sarebbe stato Di Maggio ad aggredirlo e che Macaluso avrebbe reagito per difesa; 2) difetto di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, sostenendo l'occasionalità dell'azione; 3) difetto di motivazione e illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la corte non avrebbe valutato positivamente la collaborazione processuale e la versione fornita dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi perché si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti e non denunciano una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione tale da giustificare il sindacato di legittimità. La Corte ha confermato la valutazione di merito che aveva escluso la legittima difesa, ritenuto sussistente la premeditazione (per essersi recato appositamente presso la vittima portando un coltello) e motivato il diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti e delle modalità del fatto. Conseguentemente resta ferma la sentenza di merito che aveva escluso l'aggravante dei futili motivi ma confermato il trattamento sanzionatorio nel minimo edittale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000, in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma sulla legittima difesa è stata esaminata: i giudici di merito hanno escluso la scriminante sulla base della valutazione probatoria; in sede di cassazione è stato ritenuto che la motivazione della corte di appello sia sufficiente e non viziata.
Richiamata implicitamente in relazione alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che l'attribuzione delle attenuanti richiede elementi positivi e che il giudice può basarsi anche su un singolo elemento ritenuto prevalente per escluderle.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo elementi che dimostrino la proposizione non colpevole del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione ex novo dei fatti: i motivi che propongono una diversa lettura della prova sono inammissibili se non evidenziano vizi formali della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa occorre che la versione difensiva sia sostenuta da elementi probatori convincenti; una semplice ricostruzione alternativa priva di supporto probatorio concreto difficilmente supera il giudizio di merito.
- La premeditazione può essere desunta da elementi come il recarsi appositamente sul posto, la deviazione dal percorso prevedibile e il porto di un'arma: tali elementi, se adeguatamente motivati, legittimano il riconoscimento dell'aggravante.
- Le circostanze attenuanti generiche non sono automatiche per la mera assenza di elementi negativi: la loro concessione richiede elementi positivi a favore dell'imputato, mentre la presenza di precedenti e modalità particolarmente gravi del fatto può giustificarne il diniego.
- Nel formulare censure sulla motivazione è necessario indicare in modo puntuale e specifico il vizio (es. atto probatorio ignorato, contraddizione manifesta); censure generiche sulla 'scarsa' persuasività della motivazione sono inammissibili.
- La condanna alle spese e l'obbligo di versamento in cassa delle ammende possono essere disposti quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che risulti che il ricorrente non abbia avuto colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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