Ordinanza n. 2758/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti relativi al mancato conferimento della lode all’esame conclusivo del primo ciclo di studi
Esito
Favorevole al resistente (scuola)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Marche, contestando gli atti con cui la sottocommissione e la commissione d’esame non avevano attribuito la lode alla minore, nonché il successivo verbale della sottocommissione impugnato con motivi aggiunti. La domanda cautelare era diretta alla sospensione degli effetti dei verbali nella parte relativa al mancato conferimento della lode. Dalla motivazione dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti, ma la contestazione investiva sostanzialmente la valutazione compiuta dagli organi scolastici e la relativa motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, nei limiti propri della fase cautelare e senza pregiudicare il merito, dai verbali impugnati emergesse con sufficiente chiarezza il percorso motivazionale seguito dagli organi valutatori per la formazione del giudizio finale e, in particolare, per il mancato conferimento della lode. Tale percorso è stato ritenuto esente da irragionevolezza, illogicità e travisamento, nell’esercizio della discrezionalità tecnica scolastica. Quanto al periculum in mora, il rischio prospettato di perdere opportunità di partecipare a bandi e borse di studio riservati ad alunni con valutazione di 10 con lode è stato ritenuto insussistente, perché meramente ipotetico e comunque riconducibile a un danno essenzialmente patrimoniale, non grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare sono state compensate per motivi peculiari.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione di una valutazione scolastica non può essere accolta quando dagli atti risulti un percorso motivazionale sufficientemente chiaro e non emergano prima facie profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento.
- Le valutazioni degli organi scolastici relative al conferimento della lode rientrano nell’esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o del travisamento.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato consiste nella mera e ipotetica perdita di future opportunità di partecipazione a bandi o borse di studio e presenta natura essenzialmente patrimoniale, non grave e irreparabile.
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