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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31083/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato del settore spettacolo aveva chiesto il ricalcolo della cosiddetta "quota B" del trattamento pensionistico senza applicare il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971. La corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo superato quel massimale per effetto della disciplina successiva in materia di quota B. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile non fosse stato abrogato e dovesse ancora operare nel calcolo della quota B per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato, in continuità con precedenti conformi, che nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo non si considerano, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Il limite non è stato né espressamente abrogato né implicitamente superato dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182 del 1997. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella liquidazione della pensione dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile resta applicabile anche al calcolo della quota B per le anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992, se il legislatore non lo ha espressamente abrogato.
  • L'abrogazione tacita di una disposizione previdenziale non può desumersi in via automatica da una disciplina successiva, quando le due normative siano compatibili e il limite contestato sia coessenziale all'assetto complessivo del regime speciale.
  • Quando una disciplina speciale previdenziale è più favorevole rispetto al regime generale, il permanere di un massimale interno può essere coerente con il bilanciamento degli interessi perseguito dal legislatore.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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