Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09391/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, rilevando che la rinuncia era stata ritualmente sottoscritta e che vi era stata adesione della controricorrente. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato il suo appello nei confronti della controparte. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato in cancelleria, e la controricorrente vi ha aderito per il tramite del proprio difensore. La Corte di cassazione ha quindi esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di legittimità e ha dato atto che, in cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio produttivo di estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte; l'adesione della controparte rileva soltanto ai fini delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto

    Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso deve essere effettuata con le forme previste dalla norma; essa è efficace come atto unilaterale recettizio e non richiede l'accettazione delle altre parti.

  • art. 391 c.p.c.

    Se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati muniti di mandato speciale, non è pronunciata la condanna alle spese nei confronti del rinunziante.

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte richiama la differenza rispetto al regime generale della rinuncia nel processo civile, precisando che in cassazione non opera la necessità di accettazione prevista in altri casi.

  • art. 391 c.p.c. proc.

    Norma richiamata per affermare che l'adesione delle controparti incide soltanto sulla regolazione delle spese e non sull'efficacia estintiva della rinuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché ha natura di atto unilaterale recettizio.
  • L'adesione della parte resistente alla rinuncia non è condizione di efficacia dell'atto, ma rileva principalmente ai fini dell'esclusione della condanna alle spese.
  • La rinuncia comunicata alle controparti serve a consentire l'eventuale adesione e a regolare il regime delle spese, non a subordinare l'estinzione del giudizio al consenso delle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.