Cassazione Civile, Ordinanza n. 07816/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di più soggetti obbligati in forza di fideiussioni prestate a garanzia dei debiti di una società debitrice. Il Tribunale revocava il decreto, ritenendo invalida la procura alle liti rilasciata dalla banca al proprio difensore per difetto di potere rappresentativo del soggetto che l’aveva conferita. La banca, tramite la società mandataria e poi cessionaria del credito, proponeva appello; la Corte d’appello di Roma dichiarava l’estinzione del giudizio per alcuni appellati per rinuncia agli atti, dichiarava inammissibile l’appello nei confronti di altri per tardività rispetto al termine breve e lo respingeva per i restanti confermando il difetto di rappresentanza del soggetto che aveva conferito la procura al difensore. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 75, 77, 81 c.p.c. e vizio motivazionale sul punto del difetto di prova del potere rappresentativo del soggetto che aveva rilasciato la procura; 2) violazione degli artt. 137 e ss., 325 e 330 c.p.c. e vizio motivazionale sulla decorrenza del termine breve di impugnazione in relazione alla notificazione della sentenza di primo grado; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione. Uno dei controricorrenti eccepiva l’inammissibilità del ricorso perché proposto da successore a titolo particolare nel diritto controverso, ma la Corte ha escluso l’eccezione rilevando che il ricorso era stato proposto direttamente dal cessionario del credito ai sensi dell’art. 58 T.U.B., con legittimazione sostanziale sufficientemente riconosciuta dalla controparte. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la procura al difensore fosse comunque validamente rilasciata in base alla procura generale alle liti già in atti, conferita dal presidente del consiglio di amministrazione della banca; ha osservato che, una volta iniziato il giudizio in forza di procura validamente rilasciata, è irrilevante l’eventuale mutamento dell’organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica. Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo e il quarto motivo sono stati rigettati perché l’esame diretto degli atti confermava la decorrenza del termine breve dalla data indicata dalla corte territoriale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità e incomprensibilità. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame della questione relativa alla procura e per le spese del giudizio di cassazione; per la parte della lite definita dalla tardività dell’appello, la ricorrente è stata condannata alle spese nei confronti dei controricorrenti interessati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, ha rigettato il terzo e il quarto motivo e ha dichiarato inammissibile il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo al difetto di rappresentanza processuale del soggetto conferente la procura al difensore della banca e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per il nuovo esame di tale profilo e per le spese del giudizio di cassazione. Per i controricorrenti rispetto ai quali l’appello era stato dichiarato tardivo, la statuizione è rimasta ferma e la ricorrente è stata condannata alle spese. La Corte ha inoltre escluso che fosse fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso basata sul divieto di intervento del successore a titolo particolare, rilevando la legittimazione del cessionario del credito che ha agito ai sensi dell’art. 58 T.U.B.
Norme richiamate
richiamati per censurare il preteso difetto di potere rappresentativo del soggetto che aveva conferito la procura al difensore; la Corte ha però verificato dagli atti la validità della procura generale già esistente.
richiamato in relazione alla possibilità di sanatoria del difetto di rappresentanza, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto dirimente l'esistenza di una procura valida sin dall'origine.
la dichiarazione di estinzione parziale per rinuncia agli atti è stata valorizzata come inconciliabile, sul piano logico, con la successiva negazione della rappresentanza processuale del difensore che aveva compiuto la rinuncia.
richiamati per contestare la ritualità della notificazione della sentenza di primo grado e la decorrenza del termine breve di impugnazione.
richiamato in tema di termine breve per impugnare la sentenza notificata.
richiamato in tema di notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve.
art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U.B.)
consente al cessionario del credito in operazioni di cessione in blocco di proporre direttamente il ricorso; occorre la prova dell'inclusione del credito nella cessione, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte.
Massime di principio
- Quando un giudizio sia stato introdotto in forza di procura validamente rilasciata dalla persona giuridica, l'eventuale mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale è irrilevante, purché non venga meno la validità originaria del conferimento del mandato.
- In presenza di contestazione del potere rappresentativo del soggetto che ha conferito la procura, il giudice deve verificare dagli atti se esista una diversa procura valida idonea a fondare la rappresentanza processuale; non è sufficiente fermarsi all'eventuale indicazione errata dell'organo nell'atto introduttivo se gli atti di causa dimostrano una valida procura generale.
- La rinuncia agli atti da parte del difensore presuppone, sul piano logico e processuale, una rappresentanza processuale efficace; una statuizione di estinzione fondata su tale rinuncia è difficilmente compatibile con l'affermazione simultanea di difetto di potere rappresentativo del conferente la procura.
- Nel giudizio di cassazione, il cessionario del credito che agisce quale successore a titolo particolare ex art. 58 T.U.B. è legittimato a proporre ricorso, fermo restando l'onere di dimostrare, salvo riconoscimento della controparte, che il credito controverso rientri nell'operazione di cessione in blocco.
- La deduzione di un errore sulla data di notifica della sentenza e sulla decorrenza del termine breve per impugnare va supportata dagli atti; se il fascicolo di parte conferma la data ritenuta dal giudice di merito, il motivo è infondato.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia formulato in modo del tutto generico e non consenta di comprendere quale sia il concreto errore denunciato.
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