Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02511/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il provvedimento impugnato riguarda una sentenza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2023 che aveva condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria. Avverso tale decisione era stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione per l'inappellabilità della sentenza. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato, perché sottoscritto da difensore non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori al momento dell'impugnazione. La difesa invocava, in sostanza, la conservazione del mezzo di impugnazione nonostante l'erronea qualificazione iniziale come appello.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto da difensore privo di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Esclude che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. possa sanare la violazione delle regole che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    dichiarato inammissibile de plano

    consente la declaratoria immediata di inammissibilità quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, incluso il difensore non abilitato davanti alle giurisdizioni superiori.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    principio di conservazione del mezzo di impugnazione

    non può essere invocato per derogare alle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi mezzi di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ... della Cassa delle ammende

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    introdotto dalla legge n. 103 del 2017

    richiamata come fonte dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è inammissibile in modo immediato, senza necessità di un esame del merito.
  • Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di sanare vizi che attengano alla legittimazione del soggetto che propone l'impugnazione o alla disciplina sostanziale del relativo rimedio.
  • Quando l'inammissibilità non dipende da cause non imputabili al ricorrente, la declaratoria comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.