Cassazione Penale, Ordinanza n. 02511/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento impugnato riguarda una sentenza del Tribunale di Roma del 14 novembre 2023 che aveva condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria. Avverso tale decisione era stato proposto appello, poi convertito in ricorso per cassazione per l'inappellabilità della sentenza. La Corte rileva tuttavia che il ricorso è stato proposto da soggetto non legittimato, perché sottoscritto da difensore non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori al momento dell'impugnazione. La difesa invocava, in sostanza, la conservazione del mezzo di impugnazione nonostante l'erronea qualificazione iniziale come appello.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto da difensore privo di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Esclude che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. possa sanare la violazione delle regole che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
dichiarato inammissibile de plano
consente la declaratoria immediata di inammissibilità quando l'impugnazione è proposta da soggetto non legittimato, incluso il difensore non abilitato davanti alle giurisdizioni superiori.
principio di conservazione del mezzo di impugnazione
non può essere invocato per derogare alle norme che regolano formalmente e sostanzialmente i diversi mezzi di impugnazione.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ... della Cassa delle ammende
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
introdotto dalla legge n. 103 del 2017
richiamata come fonte dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è inammissibile in modo immediato, senza necessità di un esame del merito.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di sanare vizi che attengano alla legittimazione del soggetto che propone l'impugnazione o alla disciplina sostanziale del relativo rimedio.
- Quando l'inammissibilità non dipende da cause non imputabili al ricorrente, la declaratoria comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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