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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09892/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non emergono dal testo i reati per cui vi era stata condanna in appello; risulta solo che il ricorso era diretto contro il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 19 febbraio 2025. Dall'ordinanza emerge che l'unico motivo dedotto riguardava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la pretesa eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano già state adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette, specifiche rispetto alle contestazioni difensive, coerenti con le risultanze probatorie e prive di manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, specifica, coerente con le risultanze acquisite e immune da manifeste illogicità.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena non può essere accolta in cassazione se il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica sul punto.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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