Ordinanza n. 541/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio dal Comune di Reggio Calabria, con divieto di ritorno per due anni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Reggio Calabria adottato il 21 marzo 2025 e notificato il giorno successivo. Dal testo emerge che il provvedimento era motivato anche mediante il richiamo a validi elementi di fatto e a precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia. Il Tribunale aveva già ordinato alla Questura di depositare tutti gli atti sottesi al provvedimento e quelli menzionati nell’atto, nonché chiarimenti documentati sui carichi pendenti e sullo stato dei procedimenti penali, incluso quello relativo a una comunicazione di notizia di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, oltre a una relazione trasmessa al Tribunale per i minorenni. L’ordinanza istruttoria precedente non è stata eseguita.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito del ricorso né deciso definitivamente sulla legittimità del foglio di via. Rilevata la mancata esecuzione della precedente ordinanza istruttoria, ha reiterato l’ordine nei confronti della Questura di Reggio Calabria, imponendo il deposito della documentazione specificamente indicata entro venti giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, secondo le modalità del processo amministrativo telematico. Ha avvertito che, in caso di ulteriore mancato riscontro, il Collegio potrà trarre argomenti di prova dal comportamento della parte onerata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Ha quindi fissato per la prosecuzione e la discussione del merito l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.
Norme richiamate
Norme richiamate dal Tribunale in relazione agli incombenti istruttori e alla prosecuzione del giudizio.
Il mancato adempimento dell’ordine istruttorio può consentire al Collegio di trarre argomenti di prova dal comportamento della parte onerata.
Norma richiamata nel descrivere il procedimento penale oggetto dei chiarimenti istruttori richiesti; non è interpretata nel merito dall’ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando una parte onerata non esegue un precedente ordine istruttorio, il giudice amministrativo può reiterare l’ordine precisando nuovamente la documentazione richiesta e assegnando un ulteriore termine per il deposito.
- Il mancato riscontro a un ordine istruttorio può essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e concorrere alla formazione di argomenti di prova a carico della parte onerata.
- In una controversia relativa a un foglio di via obbligatorio, la verifica giudiziale della legittimità del provvedimento può richiedere l’acquisizione degli atti sottesi, degli elementi di fatto posti a fondamento della misura, dei precedenti richiamati e dello stato dei procedimenti penali pertinenti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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