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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08021/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2014, con cui veniva negata l'esenzione per immobili in uso a una congregazione religiosa. In primo grado la decisione era stata parzialmente favorevole alla contribuente: era stato riconosciuto il beneficio per alcune unità immobiliari di Via Gabriele Rossetti n. 17, mentre era stato negato per quelle di Via Carlo Emanuele n. 39/40. In appello hanno impugnato entrambe le parti: la congregazione contestava il mancato riconoscimento dell'esenzione per Via Carlo Emanuele n. 39/40, sostenendo che gli immobili erano destinati ad accoglienza e stabile convivenza di una comunità di religiose e quindi rientravano nelle attività di religione o di culto; il Comune contestava invece il riconoscimento dell'esenzione per Via Gabriele Rossetti n. 17, ritenendo che si trattasse di mera abitazione privata di suore. La sentenza di secondo grado ha accolto il gravame del Comune e non ha esaminato l'appello principale della congregazione. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, nullità della sentenza per omessa pronuncia sul proprio appello relativo a Via Carlo Emanuele n. 39/40; dall'altro, violazione dell'art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 per avere negato l'esenzione anche con riferimento agli immobili di Via Gabriele Rossetti n. 17, che la ricorrente riteneva pertinenziali alla sede e destinati a funzioni religiose in senso ampio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo per omessa pronuncia e, quanto al secondo, lo ha dichiarato in parte assorbito e per il resto inammissibile nella parte concernente Via Gabriele Rossetti n. 17, perché mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove sotto la veste formale di violazione di legge.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia sull'appello principale della congregazione relativo agli immobili di Via Carlo Emanuele n. 39/40. Ha dichiarato assorbito, per tale profilo, il secondo motivo e inammissibile per il resto il medesimo motivo nella parte riferita agli immobili di Via Gabriele Rossetti n. 17, ritenendo che la censura investisse la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, non correttamente deducibile come violazione di legge. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al vizio accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini la questione dell'esenzione per Via Carlo Emanuele n. 39/40. L'effetto pratico è una cassazione con rinvio limitata al profilo accolto, mentre resta ferma la statuizione sfavorevole alla contribuente sul resto.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    esenzione IMU/ICI per immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), L. n. 222/1985

    L'esenzione richiede la destinazione esclusiva dell'immobile alle attività agevolate e, trattandosi di norma di favore, va interpretata restrittivamente; la prova dei presupposti grava sul contribuente. La mera presenza di religiosi non basta, occorrendo un effettivo collegamento dell'immobile con l'attività religiosa o di culto.

  • art. 16, lett. a), L. n. 222/1985

    attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana

    La disposizione è richiamata per qualificare le attività religiose o di culto rilevanti ai fini dell'esenzione; in astratto può includere l'utilizzo di immobili per la formazione o la convivenza di religiosi, ma la concreta applicazione dipende dalla prova del nesso funzionale con tali attività.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta violazione e falsa applicazione di legge; tuttavia la censura, in quanto diretta a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria, non è stata ritenuta ammissibile in tale veste.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte rileva che, ove si volesse denunciare un vizio motivazionale, non risultavano soddisfatti i requisiti minimi dell'omesso esame di un fatto decisivo.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni tributarie, il contribuente che le invoca ha l'onere di provare tutti i presupposti di fatto che integrano il beneficio, trattandosi di fatto impeditivo della regola generale di imposizione.
  • L'esenzione per gli immobili degli enti ecclesiastici richiede non solo la soggettività dell'ente, ma anche la destinazione esclusiva dell'immobile alle attività agevolate indicate dalla legge; la semplice presenza di religiosi o la mera abitazione privata delle suore non sono di per sé sufficienti.
  • Quando il giudice di appello omette di pronunciarsi su uno dei gravami ritualmente proposti, la sentenza è nulla per omessa pronuncia e deve essere cassata sul punto.
  • Non è consentito qualificare come violazione di legge, in sede di legittimità, una censura che in realtà mira a ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di interpretazione delle esenzioni fiscali, essendo norme di favore, l'interpretazione deve essere restrittiva e coerente con la lettera della disposizione, senza estensioni analogiche o meramente presuntive della destinazione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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