Cassazione Penale, Ordinanza n. 40384/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11 aprile 2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi riguardavano: 1) una censura di natura processuale relativa al rigetto di un'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, deducendo che il rinvio sarebbe stato dovuto; 2) la mancata applicazione delle attenuanti generiche, ritenute dal ricorrente indebitamente negate. La Corte ha esaminato gli atti quanto alla censura processuale e ha ritenuto che l'istanza di rinvio fosse stata respinta perché non accompagnata da alcuna documentazione a sostegno; quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, rendendo il giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato la manifesta infondatezza del motivo processuale sul rigetto del rinvio, poiché la relativa istanza era priva di documentazione, e la manifesta infondatezza del motivo sulle attenuanti generiche, perché la decisione di merito era adeguatamente motivata e non censurabile in cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'istanza di rinvio per concomitante impegno professionale può essere legittimamente respinta quando non sia corredata da alcuna documentazione idonea a comprovarne il fondamento.
- La censura in cassazione che investe il mancato rinvio dell'udienza è manifestamente infondata se il provvedimento di rigetto risulta giustificato dalla mancanza di supporto documentale.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando la sentenza di merito dia conto, con motivazione sufficiente e non illogica, delle ragioni del diniego e abbia esaminato le deduzioni difensive.
- Il giudizio sulla concessione o meno delle attenuanti generiche appartiene al merito e non può essere sostituito in sede di legittimità da una diversa valutazione delle circostanze del caso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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