Cassazione Penale, Ordinanza n. 14029/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La decisione di merito resta quindi ferma quanto alla responsabilità e alla pena rideterminata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, ha rideterminato la pena nei confronti di una imputata per guida in stato di ebbrezza. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, con un unico motivo deducendo inosservanza di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, osservando che il fatto era stato commesso il 26 ottobre 2019, quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e che alla data della sentenza di appello non era ancora decorso il termine di prescrizione, anche considerando la sospensione di un anno e sei mesi applicabile tra primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, contestato e definito in appello con rideterminazione della pena.
Richiamata come disciplina applicabile ai fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, con effetti sul computo della prescrizione e delle sospensioni del termine tra primo e secondo grado.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sulla prescrizione è inammissibile quando, per la disciplina applicabile al fatto e per il computo dei periodi di sospensione, il termine non era ancora maturato alla data della sentenza impugnata.
- Per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, ai fini della verifica della prescrizione deve considerarsi anche la sospensione del termine prevista tra i gradi di merito, quando rilevante nel calcolo.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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