Cassazione Penale, Ordinanza n. 35033/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Ancona, quale giudice dell’esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicare la disciplina della continuazione ex art. 81 c.p. tra i reati oggetto di due diverse sentenze di condanna, uno dei quali indicato nel testo come reato di cui all’art. 235 c.p. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo la censura, il giudice non avrebbe adeguatamente considerato l’omogeneità delle condotte e avrebbe attribuito rilievo dirimente all’intervallo temporale, benché tale intervallo non escludesse di per sé l’identità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze erano manifestamente infondate e, in parte, miravano a ottenere una diversa lettura degli atti non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice dell’esecuzione: l’intervallo di cinque anni tra i fatti, insieme all’assenza negli atti di elementi idonei a dimostrare una deliberazione unitaria originaria già al momento del primo reato, impediva di riconoscere la continuazione. La sola omogeneità delle condotte, quale indice di una generica propensione criminosa, non dimostra l’unicità del disegno criminoso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la decisione è stata assunta il 24 settembre 2026.
Norme richiamate
l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al di là della omogeneità delle condotte, non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l’unicità originaria deliberativa delle stesse se non l’essere queste l’indice sintomatico di una generale propensione criminosa
La continuazione richiede che il progetto criminoso unitario sia esistente sin dalla commissione del primo reato e risulti da elementi concreti; la mera omogeneità delle condotte o una generale propensione a delinquere non sono sufficienti.
Massime di principio
- Ai fini della continuazione, l’identità del disegno criminoso deve essere originaria e deve sussistere già al momento della commissione del primo reato.
- L’omogeneità delle condotte, anche se accompagnata da una generale propensione criminosa, non basta a dimostrare l’unicità del disegno criminoso: occorrono elementi concreti che attestino una deliberazione unitaria originaria.
- La distanza temporale tra i reati può concorrere alla valutazione sull’esistenza della continuazione; nel caso esaminato, un intervallo di cinque anni, in assenza di ulteriori elementi probatori, è stato ritenuto compatibile con il diniego del beneficio.
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una lettura alternativa degli atti quando la decisione impugnata è adeguatamente motivata.
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