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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23536/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per reati ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per inefficacia della cd. ordinanza cautelare "genetica" ai sensi degli artt. 309, commi 5 e 10 c.p.p., lamentando che non era stato trasmesso al Tribunale del riesame un CD contenente allegati all'informativa di reato (già trasmesso con la richiesta di misura e valutato dal GIP), sicché la mancata trasmissione avrebbe reso inefficace la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (i) la censura era in gran parte una questione di diritto non proponibile con il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; (ii) l'obbligo di trasmissione previsto dall'art. 309, comma 5 c.p.p. è finalizzato soprattutto a far pervenire al riesame gli atti a contenuto sostanziale e gli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato, mentre atti di natura meramente processuale (come la richiesta di misura) non rientrano nella sanzione di inefficacia; (iii) la perdita di efficacia della misura scatta solo se gli atti non trasmessi siano stati effettivamente determinanti per l'adozione della misura cautelare; grava sull'indagato l'onere della "prova di resistenza" ossia dell'indicazione e dimostrazione di quali elementi decisivi siano stati sottratti al controllo del Tribunale del riesame; (iv) il Tribunale del riesame aveva accertato in fatto che nell'informativa di reato "... sono riportati tutti gli elementi necessari a ricostruire i fatti e al giudizio in relazione alla gravità indiziarla ...", per cui l'omessa trasmissione del CD non aveva impedito il controllo; il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza. Il ricorso è dunque inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., commi 5 e 10

    L'art. 309, comma 5 impone la trasmissione al Tribunale del riesame degli "atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1" e degli elementi sopravvenuti favorevoli; la sanzione di inefficacia (comma 10) è applicabile soltanto quando la mancata trasmissione riguarda atti a contenuto sostanziale effettivamente utilizzati per motivare la misura cautelare, non atti meramente processuali.

  • art. 291 cod. proc. pen., comma 1

    Norma richiamata dall'art. 309 per individuare gli atti che devono essere trasmessi; la Corte sottolinea la distinzione tra atti di contenuto sostanziale e atti processuali.

  • art. 293 cod. proc. pen., comma 3

    Assicura la conoscenza degli atti posti a sostegno della misura cautelare (deposito in cancelleria, diritto del difensore di visionarli e copiarli); la Corte usa tale norma per argomentare che l'obbligo di trasmissione non è volto primariamente a tutelare il diritto di difesa relativo agli atti già disponibili.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    La Corte ricorda l'orientamento secondo il quale i vizi di motivazione non possono essere denunciati come questioni di diritto; se la censura riguarda la violazione di una norma, deve essere proposta come violazione di legge e non come vizio motivazionale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del giudizio di cassazione; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza che conferma l'improponibilità dei vizi di motivazione come questioni di diritto in cassazione; richiamata per escludere parte della censura del ricorrente.

  • Sez. U, n. 19853 del 27/03/2002 (Mohamed)

    Precedente secondo cui l'omessa o tardiva trasmissione della richiesta di misura cautelare (atto processuale) non determina la perdita di efficacia della misura ai sensi degli artt. 309, commi 5 e 10, quando tale atto sia meramente funzionale all'attivazione del procedimento e non aggiunga elementi al quadro indiziario.

  • Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018 (B.)

    Principio secondo cui grava sull'istante l'onere di provare ("prova di resistenza") che gli atti non trasmessi siano stati determinanti per l'applicazione della misura; l'omessa trasmissione comporta la caducazione della misura solo se ciò risulti.

  • Corte Cost. n. 192 del 1997

    Richiamata in tema di deposito e visione degli atti relativi alla misura cautelare (art. 293 c.p.p.) per significare che il diritto di difesa relativamente agli atti a sostegno della misura è già garantito.

Massime di principio

  • La mancata trasmissione di atti al Tribunale del riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura cautelare: occorre verificare se gli atti non trasmessi siano stati effettivamente determinanti nella decisione del giudice della cautela.
  • Grava sull'indagato l'onere della "prova di resistenza": deve indicare concretamente quali elementi decisivi sono stati sottratti al controllo del riesame e perché avrebbero potuto modificare la valutazione sulla gravità indiziaria.
  • L'art. 309 c.p.p. tutela soprattutto la trasmissione di atti a contenuto sostanziale e degli elementi sopravvenuti favorevoli all'indagato; atti meramente processuali (es. la sola richiesta di misura) non rientrano di regola nella sanzione di inefficacia.
  • Se le informazioni contenute negli allegati non trasmessi sono state comunque riassunte o trasfuse nell'informativa di reato depositata, il Tribunale del riesame può ritenere che il controllo non sia stato pregiudicato.
  • In sede di impugnazione è strategico non limitarsi a contestare formalmente la mancata trasmissione, ma indicare e, se possibile, dimostrare quali passaggi probatori concreti sarebbero emersi dalla documentazione mancante e avrebbero inciso sulla decisione cautelare.
  • Le censure di natura giuridica devono essere formulate correttamente in cassazione: i difetti di motivazione non possono essere prospettati come questioni di diritto quando la questione attiene alla valutazione fattuale del giudice.

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