Cassazione Civile, Sentenza n. 10560/2020 del 04/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per l’anno 1996, emesso dopo che la società non aveva esibito la documentazione richiesta dall’Ufficio sui costi sostenuti. Gli atti erano stati notificati al legale rappresentante, che, secondo la società, si trovava in condizioni di incapacità di intendere e di volere e non aveva risposto alla richiesta né impugnato l’avviso. Dopo la nomina di un nuovo legale rappresentante, la società trasmise la documentazione e chiese l’annullamento dell’accertamento in autotutela, sostenendo che essa dimostrasse la legittimità dei costi. L’Ufficio respinse l’istanza, rilevando che la patologia era attestata da un certificato medico risalente a oltre tre anni dopo la notifica. La CTP respinse il ricorso contro il diniego e la CTR di Napoli, con sentenza n. 37/28/11 depositata il 1° febbraio 2011, rigettò l’appello. La società propose otto motivi di ricorso per cassazione: violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 2, per avere escluso il sindacato sul merito del rapporto tributario in sede di impugnazione del diniego; illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la sindacabilità del diniego; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e ultrapetizione; violazione dell’art. 101 c.p.c. per mancata assegnazione di un termine su una questione rilevata d’ufficio; violazione della L. n. 241/1990, art. 3, e della L. n. 212/2000, art. 7, nonché omessa pronuncia sulla motivazione del diniego e sulle ragioni dell’istanza; omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini per impugnare gli atti notificati al legale rappresentante; omessa pronuncia sull’eccezione di incostituzionalità del D.P.R. n. 600/1973, art. 32, e omessa valutazione di prove e documenti; infine, omessa valutazione degli elementi relativi all’incapacità del legale rappresentante e all’impossibilità di produrre tempestivamente la documentazione e impugnare l’avviso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando congiuntamente gli otto motivi. Ha corretto la motivazione della CTR: il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo definitivo è sindacabile dal giudice tributario, ma soltanto quanto alla sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino la rimozione dell’atto, non per consentire al contribuente di far valere vizi dell’accertamento che avrebbe potuto dedurre impugnandolo tempestivamente. La società non aveva indicato, né la Corte ha ravvisato, un interesse generale dell’Amministrazione finanziaria che rendesse necessaria la rimozione dell’accertamento; le circostanze relative all’incapacità del legale rappresentante e alla documentazione sui costi riguardavano invece l’interesse individuale della contribuente. La decisione di rigetto della CTR è stata quindi confermata, con correzione della motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 22.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Nel caso in esame nè la contribuente ha esplicitato, nè è concretamente ravvisabile, alcuna ragione per la quale l’annullamento del provvedimento di diniego avrebbe dovuto rappresentare per l’Amministrazione finanziaria una necessità, originata dall’esigenza di evitare una lesione ad un interesse di natura generale, superabile soltanto mediante la rimozione dell’atto.
Il sindacato tributario sul diniego di autotutela non comporta una nuova cognizione sulla fondatezza della pretesa né consente di recuperare contestazioni individuali contro un atto impositivo definitivo: occorre allegare una ragione di interesse generale che renda necessaria la rimozione.
Massime di principio
- Il diniego di annullamento in autotutela di un atto impositivo divenuto definitivo è sindacabile dal giudice tributario limitatamente ai profili di illegittimità del rifiuto connessi alla sussistenza di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione finanziaria, originarie o sopravvenute, che giustifichino la rimozione dell’atto.
- L’autotutela non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente e l’impugnazione del diniego non può essere utilizzata per far valere vizi dell’atto impositivo che avrebbero dovuto essere dedotti con la tempestiva impugnazione dell’atto stesso.
- Chi impugna il diniego di autotutela deve indicare le ragioni di interesse generale che renderebbero necessaria la rimozione dell’atto definitivo; la sola allegazione di circostanze attinenti alla posizione individuale del contribuente non soddisfa tale presupposto.
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