Cassazione Civile, Sentenza n. 10579/2020 del 04/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Procura contabile)
La controversia
A seguito di un’azione di responsabilità contabile promossa dalla Procura regionale della Corte dei conti della Campania, la società concessionaria della riscossione era stata condannata dalla Sezione giurisdizionale regionale, con sentenza n. 1154/2015, a risarcire al Ministero dell’Economia e delle Finanze Euro 8.495.789,00. Il danno era stato ricondotto all’indebito rimborso di imposte dirette in quaranta pratiche relative agli anni d’imposta 1996 e 1997, con rimborsi erogati nel 1998 nel distretto di Benevento. La società aveva appellato la condanna deducendo, per quanto ancora rilevante, l’improponibilità dell’azione contabile e il difetto di giurisdizione, in ragione di un asserito giudicato formatosi sulla medesima vicenda con la sentenza del TAR Lazio n. 2987/2003. La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza n. 123/2018, aveva respinto l’appello. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, quale successore universale della società, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 111 Cost. e 362 c.p.c., con un unico motivo articolato, insistendo sul difetto di giurisdizione contabile per l’effetto preclusivo del precedente giudicato amministrativo.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha escluso che la sentenza del TAR Lazio potesse costituire un giudicato ostativo alla giurisdizione contabile: la giurisdizione amministrativa, diretta a valutare la legittimità degli atti amministrativi, è autonoma rispetto a quella contabile, che accerta la dannosità della condotta e la ricorrenza del danno erariale; l’identità dei fatti non elimina tale autonomia. Ha inoltre richiamato il principio per cui il concessionario della riscossione che maneggia denaro spettante allo Stato o a enti pubblici riveste la qualifica di agente contabile e la controversia sui rapporti di dare e avere e sul loro risultato finale dà luogo a giudizio di conto. Nessuna statuizione sulle spese, considerata la natura di parte solo formale della Procura intimata. È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
L’Agenzia delle entrate – Riscossione, quale successore universale della società dapprima evocata in giudizio, ricorre oggi con atto affidato ad un unico motivo, per la cassazione della detta sentenza di appello insistendo, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 362 c.p.c., nel difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
La disposizione è indicata quale fondamento processuale del ricorso per cassazione volto a denunciare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti; la Corte respinge la censura.
art. 362 c.p.c.
L’Agenzia delle entrate – Riscossione, quale successore universale della società dapprima evocata in giudizio, ricorre oggi con atto affidato ad un unico motivo, per la cassazione della detta sentenza di appello insistendo, ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 362 c.p.c., nel difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.
La norma è richiamata quale fondamento del ricorso sulle questioni di giurisdizione; la pretesa carenza di giurisdizione contabile è stata ritenuta infondata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, subordinatamente alla sua debenza.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in una giurisdizione non preclude automaticamente un giudizio relativo ai medesimi fatti davanti a una giurisdizione diversa, quando le rispettive funzioni e i rispettivi oggetti sono autonomi: la decisione amministrativa sulla legittimità degli atti non definisce, per ciò solo, la dannosità della condotta né la sussistenza del danno erariale.
- La società concessionaria del servizio di riscossione che, in forza della concessione, riscuote denaro spettante allo Stato o a enti pubblici e ne ha il maneggio tra la riscossione e il versamento riveste la qualifica di agente contabile; la controversia con l’ente impositore sulla verifica dei rapporti di dare e avere e sul loro risultato finale appartiene al giudizio di conto.
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