Cassazione Civile, Sentenza n. 10570/2020 del 04/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva chiesto il rimborso di un’eccedenza IVA di 240.000 euro relativa al primo trimestre 2005, maturata per l’acquisto di un complesso immobiliare. L’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso perché aveva qualificato l’operazione come cessione d’azienda soggetta a imposta proporzionale di registro. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della società e dispose il rimborso; la Commissione tributaria regionale, con sentenza del 4 luglio 2011, rigettò l’appello dell’Agenzia e quello incidentale della società sulle spese. Dopo che la Cassazione, con sentenza n. 5755 del 2016, dichiarò cessata la materia del contendere a seguito della rinuncia dell’Agenzia al precedente ricorso, la società, dopo la messa in mora prevista dall’art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, promosse giudizio di ottemperanza. La CTR dispose il pagamento dei 240.000 euro, oltre interessi legali maturati e maturandi, entro trenta giorni. L’Agenzia ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 70, commi 2 e 7, del d.lgs. n. 546 del 1992 e delle altre disposizioni indicate nel ricorso: sosteneva che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto esaminare la propria eccezione secondo cui la stessa eccedenza era stata riportata nella dichiarazione annuale e utilizzata dalla società, negli anni dal 2006 al 2010, in detrazione o compensazione, sicché l’obbligo di rimborso sarebbe già stato estinto. L’Agenzia deduceva inoltre che la società, pur richiesta della documentazione necessaria a verificare le compensazioni, non l’aveva fornita. La società eccepì l’inammissibilità del motivo, sostenendo che in cassazione contro una decisione sull’ottemperanza potesse denunciarsi soltanto l’inosservanza delle norme sul procedimento.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità della società, poiché il motivo denunciava proprio la violazione delle norme che regolano il procedimento di ottemperanza. Ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia: il giudice dell’ottemperanza non poteva arrestarsi alla considerazione che la questione riguardasse il merito già definito, ma doveva prima precisare la portata precettiva della sentenza da eseguire e, se il punto non era già stato accertato in quella sede, verificare se la medesima eccedenza IVA fosse stata riportata e successivamente utilizzata dalla contribuente. Tale accertamento, da compiersi acquisendo la documentazione necessaria, è diretto a stabilire se l’interesse al recupero dell’eccedenza sia già stato soddisfatto e se, di conseguenza, l’obbligo sia estinto, circostanza che renderebbe improponibile l’ottemperanza ai sensi dell’art. 70, comma 2. La Corte ha distinto questa verifica dall’accertamento di un controcredito fiscale da compensare, che eccederebbe i limiti del giudizio di ottemperanza. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Puglia depositata il 12 gennaio 2018 e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché esamini l’eccezione e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 70, commi 2 e 7, d.lgs. n. 546/1992
Da tanto discende il potere-dovere del giudice tributario dell’ottemperanza di accertare, acquisendo la documentazione necessaria (del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7), la sussistenza (o no) di tale circostanza di fatto – beninteso, ove eccepita – integrando essa una causa di improponibilità dell’azione di ottemperanza, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 2, là dove stabilisce che “(i)l ricorso è proponibile (…) fino a quando l’obbligo non sia estinto”.
Il giudice tributario dell’ottemperanza deve verificare, se la questione è eccepita, se l’obbligo risultante dal giudicato sia già stato estinto perché il contribuente ha recuperato la stessa eccedenza IVA mediante riporto in detrazione o compensazione; può acquisire la documentazione necessaria. L’accertamento serve a stabilire la proponibilità dell’ottemperanza e non può attribuire diritti ulteriori rispetto al giudicato.
art. 30, d.P.R. n. 633/1972
Infatti, posto che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, il rimborso (nei casi, di cui al terzo e comma 4, in cui è consentito chiederlo) e il riporto in detrazione (a norma del comma 2) o in compensazione (a norma del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17) costituiscono modalità alternative di esercizio del “medesimo diritto” al “recupero” dell’eccedenza di IVA detraibile (Cass., 30/09/2011, n. 20040, 23/12/2014, n. 27292), è evidente che il riporto in detrazione o in compensazione della stessa eccedenza già chiesta a rimborso comporterebbe una duplicazione del “recupero” di essa.
Il rimborso e il riporto in detrazione o in compensazione sono modalità alternative di recupero della stessa eccedenza IVA detraibile. L’utilizzo della medesima eccedenza in più modalità comporterebbe una duplicazione del recupero e va verificato ai fini dell’ottemperanza.
art. 17, d.lgs. n. 241/1997
Infatti, posto che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, il rimborso (nei casi, di cui al terzo e comma 4, in cui è consentito chiederlo) e il riporto in detrazione (a norma del comma 2) o in compensazione (a norma del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17) costituiscono modalità alternative di esercizio del “medesimo diritto” al “recupero” dell’eccedenza di IVA detraibile (Cass., 30/09/2011, n. 20040, 23/12/2014, n. 27292), è evidente che il riporto in detrazione o in compensazione della stessa eccedenza già chiesta a rimborso comporterebbe una duplicazione del “recupero” di essa.
La compensazione prevista dalla norma costituisce, insieme al rimborso e alla detrazione, una modalità alternativa di recupero dell’eccedenza IVA; l’utilizzazione della stessa eccedenza già chiesta a rimborso può quindi dimostrare che l’interesse al recupero è stato soddisfatto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice deve delimitare e chiarire la portata precettiva della sentenza passata in giudicato, senza attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli riconosciuti.
- Se è eccepito che l’obbligo di rimborso è già stato estinto, il giudice dell’ottemperanza può e deve verificare se il contribuente abbia già recuperato la stessa eccedenza IVA mediante riporto in detrazione o compensazione, acquisendo la documentazione necessaria. L’accertamento può fondare l’improponibilità dell’ottemperanza quando l’obbligo risulti estinto.
- L’accertamento dell’avvenuto utilizzo, da parte del contribuente, della stessa eccedenza IVA richiesta a rimborso non equivale all’accertamento di un controcredito dell’amministrazione da opporre in compensazione: il primo verifica l’eventuale già soddisfazione del diritto riconosciuto dal giudicato, mentre il secondo può eccedere i limiti cognitivi del giudizio di ottemperanza.
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