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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10572/2020 del 04/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La società immobiliare, posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese il 14 febbraio 2003, non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2002. L’Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento, uno ai fini Irpeg-Irap e uno ai fini Iva, notificandoli il 24 luglio 2007 all’ex liquidatore. Gli atti contestavano, tra l’altro, maggiori corrispettivi per la vendita di un immobile a Carmignano, spese indeducibili per difetto di competenza, ricavi non contabilizzati per 92.966 euro risultanti dal confronto con le rimanenze finali del 2001 e l’applicazione dell’Iva al 20% invece che al 10%. La Commissione tributaria provinciale di Pistoia aveva respinto i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello solo in parte, riconoscendo la deducibilità di alcune spese relative all’impianto elettrico e confermando per il resto gli accertamenti. In particolare, aveva ritenuto non superata la presunzione relativa al valore della cessione e non provata la contabilizzazione delle rimanenze nelle vendite. In Cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: con il primo ha denunciato la nullità degli avvisi e delle notifiche, effettuate alla società dopo la sua estinzione, nonché l’omessa pronuncia sulla questione e il difetto di legittimazione processuale dell’ex liquidatore; con il secondo ha dedotto l’omesso esame della prova bancaria del pagamento di 49.580 euro per l’immobile; con il terzo ha contestato la valutazione dell’immobile sulla base della rendita catastale, richiamando il prezzo di acquisto del 1998, pari a 38.734,27 euro, e le condizioni al grezzo del bene; con il quarto ha censurato l’accertamento del maggior valore fondato sulla rendita catastale, invocando la normativa interna e unionale e il corrispettivo effettivamente ottenuto; con il quinto ha lamentato l’omesso esame delle modalità di valutazione delle rimanenze nel periodo di liquidazione, della mancata riscossione di prestazioni di servizi e della rinuncia a un credito di 74.966 euro relativo a lavori per un fabbricato a Chiazzano; con il sesto ha contestato l’applicazione dell’aliquota Iva del 20% anziché del 10% prevista, secondo la ricorrente, per l’appalto di costruzione di una seconda abitazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti gli altri cinque. Ha accertato che la società era stata cancellata il 14 febbraio 2003 e che, in base alla disciplina applicabile, si era estinta dal 1° gennaio 2004; gli avvisi erano stati notificati nel luglio 2007, quando l’ente non esisteva più. La circostanza che l’ex liquidatore fosse anche socio non gli attribuiva legittimazione a impugnare in proprio, poiché i ricorsi di merito erano stati proposti dalla società, in persona del liquidatore. Neppure l’ex liquidatore era legittimato a impugnare gli avvisi emessi nei confronti della società estinta. Il difetto originario di legittimazione ad causam rendeva insanabile il processo e impediva la proposizione della causa; la Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l’art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione.

    La cancellazione ha efficacia costitutiva ed estingue immediatamente la società per le cancellazioni avvenute dopo l’entrata in vigore della modifica; per le cancellazioni anteriori, l’estinzione opera dal 1° gennaio 2004, senza retroattività della nuova disciplina.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    L’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione e comporta, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione.

    Quando il difetto originario di legittimazione ad causam comporta che la causa non poteva essere proposta, la Cassazione cassa la sentenza senza rinvio, non essendovi spazio per la prosecuzione del giudizio.

  • art. 303, comma 2, c.p.c.

    Pertanto, il legislatore si è palesemente ispirato all’art. 303 c.p.c., comma 2, che consente, entro l’anno dalla morte della parte, di notificare l’atto di riassunzione agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto.

    La disciplina della notificazione presso l’ultima sede della società cancellata entro l’anno dalla cancellazione è ricondotta dalla Corte a una logica successoria analoga a quella della notificazione agli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto.

  • art. 10 L. Fall.

    Del resto, anche ai fini della dichiarazione di fallimento, poichè il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 10 L. Fall., la notifica del ricorso per il fallimento può essere effettuata nei confronti del liquidatore, anche in via telematica, allo stesso indirizzo di posta elettronica dalla società in precedenza comunicato al registro delle imprese, per la fictio iuris della persistenza della società ancora prima del decorso dell’anno.

    La possibilità di notificare al liquidatore gli atti relativi alla dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cancellazione costituisce una specifica fictio di persistenza della società nel periodo previsto dall’art. 10 L. Fall.; non giustifica invece la notificazione, oltre tale periodo, degli avvisi tributari alla società estinta.

Massime di principio

  • Per le società di capitali cancellate dal registro delle imprese prima del 1° gennaio 2004, l’estinzione opera da tale data; per quelle cancellate successivamente, la cancellazione produce immediatamente l’estinzione, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici pendenti.
  • L’ex liquidatore di una società estinta non è legittimato a impugnare, in nome della società, un avviso di accertamento notificato dopo l’estinzione. La sua eventuale qualità di socio non gli attribuisce legittimazione a impugnare in proprio se il giudizio è stato instaurato dalla società rappresentata dal liquidatore.
  • Il difetto di legittimazione ad causam esistente già prima dell’instaurazione del primo grado è un vizio originario insanabile: se la causa non poteva essere proposta, la Cassazione cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.
  • La notificazione presso la sede sociale di un atto relativo a una società cancellata è consentita, secondo il principio richiamato dalla Corte, soltanto entro un anno dalla cancellazione; tale limite temporale non rende legittima la notificazione alla società estinta di avvisi tributari effettuata oltre l’anno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiLitisconsorzio necessario

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