Cassazione Civile, Sentenza n. 10578/2020 del 04/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania, con citazione del febbraio 2013, aveva chiesto la condanna, insieme ad altri, dell'odierno ricorrente al risarcimento di un danno erariale complessivo di 381.334,32 euro, derivante dalla grave e colposa violazione della disciplina sui premi di produttività. In base a un accordo sindacale sottoscritto anche dal ricorrente in nome della società pubblica concessionaria del trasporto pubblico locale di Caserta, il premio annuale di produzione era stato sostituito con buoni pasto e un ticket aggiuntivo, erogati in via generalizzata e senza una verifica della produttività, così da configurare un bonus stipendiale automatico. La Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con sentenza n. 632/2015, riconobbe la responsabilità del ricorrente e, applicando il potere riduttivo, lo condannò a pagare 45.987 euro alla curatela fallimentare della società. La Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza n. 506/2017 depositata il 29 novembre 2017, rigettò l'appello. Con ricorso alle Sezioni Unite ai sensi degli artt. 111, ottavo comma, Cost. e 362 c.p.c., il ricorrente ha riproposto un unico motivo articolato in due censure: ha dedotto il difetto assoluto di giurisdizione contabile, sostenendo che la società non possedesse i requisiti della società in house e che, quindi, non fosse configurabile la responsabilità contabile; ha inoltre sostenuto che, essendo la società fallita, le azioni a sua tutela spettassero esclusivamente al curatore fallimentare e che il pubblico ministero contabile fosse privo di legittimazione ad agire.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i profili dell'unico motivo. Hanno affermato che la società esercente il servizio di trasporto era una società concessionaria e che l'adozione della forma societaria per azioni non esclude, di per sé, la giurisdizione della Corte dei conti quando la società presenta connotati pubblicistici. Hanno inoltre rilevato che la società possedeva contemporaneamente i requisiti di legge propri del modello in house. Il successivo fallimento non elimina la giurisdizione contabile: l'azione civilistica esercitata nell'ambito fallimentare e quella contabile sono parallele e autonome per natura, fini ed effetti. Nessuna statuizione sulle spese, considerata la qualità della Procura generale quale parte solo in senso formale. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
Col motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c., si insiste nell’anzidetta, già sollevata e respinta eccezione di difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti con conseguente violazione dell’art. 103 Cost..
La disposizione è richiamata quale base del ricorso alle Sezioni Unite contro la decisione della Corte dei conti, limitatamente alla deduzione del difetto assoluto di giurisdizione; la censura è stata esaminata e respinta.
art. 362 c.p.c.
Col motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c., si insiste nell’anzidetta, già sollevata e respinta eccezione di difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti con conseguente violazione dell’art. 103 Cost..
La norma è indicata come ulteriore fondamento processuale del ricorso per cassazione, volto a far valere il difetto assoluto di giurisdizione.
art. 103 Cost.
Col motivo del ricorso, proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c., si insiste nell’anzidetta, già sollevata e respinta eccezione di difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti con conseguente violazione dell’art. 103 Cost..
Il ricorrente invocava l'art. 103 Cost. per sostenere il difetto di giurisdizione contabile; le Sezioni Unite hanno escluso tale difetto in ragione della natura concessionaria e dei requisiti in house della società.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La forma societaria di società per azioni non esclude di per sé la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità nei confronti degli organi o dipendenti di una società concessionaria con connotati pubblicistici.
- La giurisdizione contabile sussiste nei confronti degli organi di una società in house quando ricorrono contemporaneamente i requisiti previsti dalla legge per tale modello.
- Il fallimento della società non fa venir meno la giurisdizione contabile: l'azione civilistica esercitabile nell'ambito fallimentare e l'azione contabile possono procedere parallelamente, avendo natura, fini ed effetti autonomi.
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