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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10573/2020 del 04/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento relativa all'anno 2000, dell'importo di 16.322,70 euro, che l'agente della riscossione assumeva notificata alla società l'8 luglio 2006. La società ha proposto ricorso introduttivo il 28 dicembre 2009, depositato il 13 gennaio 2010, dopo aver ricevuto il 30 ottobre 2009 una proposta di compensazione del proprio credito di rimborso di 1.060 euro con il debito portato dalla cartella. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso, rilevando che l'agente della riscossione non aveva prodotto l'originale della documentazione attestante la regolarità della notifica, benché ne fosse stata ordinata l'esibizione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 141/7/2012 depositata il 12 dicembre 2012, ha accolto l'appello dell'agente della riscossione e ritenuto tardivo il ricorso, considerando sufficiente la relata in fotocopia, non querelata di falso, recante la dicitura «trasferita ignorasi dove» e qualificando la situazione come irreperibilità assoluta. La società ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2700 c.c. e 221 ss. c.p.c., sostenendo che la querela di falso non poteva essere proposta senza la disponibilità dell'originale della relata, non prodotto nonostante l'ordine di esibizione; (2) omesso esame della contestata insufficienza e inefficacia della fotocopia e dell'assenza di indicazioni sulle ricerche svolte per accertare l'irreperibilità assoluta; (3) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancato assolvimento, da parte dell'agente della riscossione, dell'onere probatorio relativo alla notifica; (4) in via subordinata, omesso esame dell'irreperibilità assoluta, deducendo che la cartella sarebbe stata notificata a un indirizzo errato e mai ricevuta.

La decisione

La Corte ha accolto congiuntamente i primi tre motivi. Poiché la società aveva specificamente disconosciuto la conformità della relata in fotocopia e il giudice tributario aveva ordinato l'esibizione dell'originale, l'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre tale originale: in mancanza, la fotocopia non poteva essere utilizzata per ritenere provata l'attestazione di irreperibilità assoluta né si poteva imputare alla contribuente l'omessa querela di falso. La Corte ha inoltre rilevato che la formula generica «trasferitasi ignorasi dove», senza indicazione delle ricerche effettuate né della fonte delle informazioni, non dimostrava i presupposti per ricorrere alla procedura notificatoria prevista per l'irreperibilità assoluta. Quanto all'onere della prova, spetta alla parte che eccepisce la tardività del ricorso dimostrare la decorrenza del termine mediante produzione di copia autentica dell'atto impugnato corredata dalla relata di notifica; non grava sul contribuente la prova negativa dell'omessa notificazione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 4, D.P.R. 602/1973 (già comma 3)

    In caso di notifica di cartella, con il rito degli irreperibili “assoluti” il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4 (comma 3 all’epoca dei fatti) dispone che “la notificazione della cartella di pagamento…si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del Comune”.

    Nel caso di irreperibilità assoluta, la notifica della cartella si perfeziona secondo la procedura prevista dalla disposizione, ma la scelta di tale procedura richiede che siano previamente accertati i presupposti dell'irreperibilità assoluta.

  • art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973

    L’Agente notificatore, dunque, prima di procedere alla notifica deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell’atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, in quanto nel comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più nè abitazione, nè ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.

    La procedura per irreperibilità assoluta può essere utilizzata solo dopo ricerche nel Comune già sede del domicilio fiscale che accertino che il contribuente non vi abbia più abitazione, ufficio o azienda; la mera mancata reperibilità non basta.

  • art. 140 c.p.c.

    Inoltre, in caso di irreperibilità “relativa” la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata A.R. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto ed il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.

    In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il deposito, l'affissione dell'avviso e la comunicazione informativa mediante raccomandata; per il perfezionamento nei confronti del destinatario occorre il ricevimento della raccomandata oppure il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione.

  • art. 22, commi 4 e 5, D.Lgs. 546/1992

    Poichè la società ha disconosciuto la conformità all’originale della relata di notifica, tanto che la Commissione tributaria provinciale ne ha ordinato l’esibizione, la Equitalia avrebbe dovuto produrre il documento in originale, al fine di consentire alla ricorrente di proporre querela di falso, il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull’originale (Cass., 30 settembre 2011, n. 19987).

    Quando la conformità della copia è specificamente contestata e il giudice ordina l'esibizione dell'originale, la parte che ha prodotto la copia deve depositare l'originale; la copia contestata, se l'originale non viene prodotto, non può essere utilizzata ai fini della decisione.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall’omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 2697 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell’omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l’inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell’atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (Cass., sez. 5, 24 luglio 2009, n. 17387).

    Se il contribuente deduce che la tardività del ricorso dipende dall'omessa notifica dell'atto, la parte che eccepisce la decadenza deve provare quando è iniziato a decorrere il termine, producendo l'atto e la relativa relata; al contribuente non spetta provare il fatto negativo della mancata notifica.

  • art. 21, D.Lgs. 546/1992

    In tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall’omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all’art. 2697 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell’omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l’inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell’atto impugnato, corredata dalla relata di notifica (Cass., sez. 5, 24 luglio 2009, n. 17387).

    Il termine di decadenza per il ricorso tributario non può essere opposto senza prova della sua decorrenza; chi eccepisce l'inosservanza del termine deve documentare la notifica dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando la conformità di una relata di notificazione prodotta in copia è specificamente contestata e il giudice ne ordina l'esibizione, la parte che intende avvalersene deve produrre l'originale; in mancanza, la copia non può fondare la decisione né può essere addossato al destinatario l'onere di proporre querela di falso contro un documento non disponibile in originale.
  • La procedura notificatoria prevista per l'irreperibilità assoluta presuppone ricerche effettive nel Comune già sede del domicilio fiscale, volte ad accertare che il destinatario non abbia più in quel Comune abitazione, ufficio o azienda. Una generica annotazione di trasferimento ignoto, priva di indicazione delle verifiche compiute e della fonte delle informazioni, non dimostra tale presupposto.
  • Quando il contribuente deduce che la tardività del ricorso tributario deriva dall'omessa notifica dell'atto, non deve provare il fatto negativo della mancata notifica. La parte che eccepisce la decadenza deve provare la data di decorrenza del termine producendo copia autentica dell'atto impugnato corredata dalla relata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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