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Ordinanza

Ordinanza n. 1703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06785/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 6785/2025, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro i provvedimenti del Genio Civile di Caserta e della Regione Campania inibitori della realizzazione di un intervento di sostituzione di una palina portantenne esistente in zona sismica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Inwit ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso avverso i provvedimenti con cui il Genio Civile di Caserta e la Regione Campania avevano inibito la realizzazione, nel Comune di Teverola e in zona sismica, dell’intervento di sostituzione di una palina portantenne esistente. In sede d’appello ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di appello né le censure di legittimità dedotte contro gli atti amministrativi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. A un primo sommario esame, il Collegio ha attribuito rilievo alla natura e alla gravità del rischio prospettato dall’autorità competente quale effetto della sospensione richiesta. Ha quindi ritenuto non sussistenti i presupposti per sospendere la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 98 c.p.a. La decisione cautelare non definisce il merito dell’appello né stabilisce definitivamente la legittimità dei provvedimenti inibitori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l'art. 98 cod. proc. amm.

    La sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata in appello è stata negata perché, alla luce della valutazione sommaria propria della fase cautelare, non ricorrevano i relativi presupposti, anche in considerazione della natura e gravità del rischio prospettato dall’autorità competente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare dell’appello, la sospensione della sentenza impugnata può essere negata quando, a un primo sommario esame, l’effetto sospensivo prospetti rischi di natura e gravità tali da escludere la ricorrenza dei presupposti cautelari.
  • La valutazione cautelare d’appello si fonda su un esame sommario e non anticipa la decisione definitiva sulla legittimità degli atti amministrativi o della sentenza impugnata.
  • In presenza di un rischio qualificato prospettato dall’autorità competente quale conseguenza della sospensione, tale rischio può prevalere sull’interesse del privato alla sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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