Cassazione Penale, Ordinanza n. 15250/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per invasione di edifici è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per invasione di edifici ex art. 633 c.p., sostenendo che mancasse un elemento costitutivo del reato, cioè la permanenza nell'alloggio abusivamente occupato. In subordine chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che i due motivi riproducevano in modo sostanzialmente identico le doglianze già proposte in appello e già confutate dal giudice di merito, senza offrire una critica argomentata specifica alla motivazione impugnata. Ha inoltre osservato che l'accertamento della permanenza abusiva risultava fondato non solo sull'autocertificazione di residenza, ma anche su ulteriori elementi fattuali richiamati in sentenza, idonei a collocare l'occupazione nel periodo almeno dal 2/05/2019 al 27/04/2021; gli stessi elementi avevano giustificato anche il diniego della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
È il reato contestato; la permanenza abusiva nell'alloggio è stata ritenuta elemento rilevante dell'accertamento fattuale della condotta di invasione/occupazione.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione degli elementi fattuali valorizzati nel giudizio di merito, compresa la durata della permanenza abusiva.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre pedissequamente censure già proposte in appello e già disattese, se non contengono una specifica e argomentata confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che contesti un elemento costitutivo del reato è aspecifica quando si confronta solo parzialmente con la motivazione di merito e omette di misurarsi con tutti gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di appello.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente negata quando la complessiva consistenza della condotta e la durata della permanenza abusiva escludano la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
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