Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 25870/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e tentato furto aggravato. I motivi dedotti erano quattro: violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione degli elementi probatori a carico; omessa riqualificazione del fatto sub capo 8 nella meno grave ipotesi di danneggiamento; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che le censure erano meramente reiterative di quelle già proposte in appello e già disattese, quindi non specifiche e solo apparenti, e che la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato la deposizione del teste di polizia giudiziaria e la riconducibilità del fatto contestato a un tentativo di furto inserito in una sequenza di condotte omogenee.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità perché privi di specificità, in quanto si limitavano a riproporre le doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre confermato che la Corte territoriale aveva correttamente valutato le prove, incluso il contenuto della deposizione del teste di polizia giudiziaria, aveva correttamente qualificato il fatto sub capo 8 come tentativo di furto e aveva escluso la particolare tenuità del fatto per l'intensità del dolo e la proclività a delinquere. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché incompatibile, nel caso concreto, con l'intensità del dolo e con la proclività a delinquere dell'imputato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si limitino a riprodurre pedissequamente le censure già formulate in appello e già disattese dal বিচারice di merito, se non contengono una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
  • La denuncia di vizio motivazionale sulla valutazione delle prove deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non può risolversi in una mera rilettura alternativa del compendio probatorio.
  • La riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave richiede la dimostrazione di un errore nella sussunzione giuridica operata dal giudice di merito; in difetto, la qualificazione del fatto come tentativo di furto può essere confermata anche in presenza di condotte inserite in una sequenza criminosa omogenea.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizzi elementi quali l'intensità del dolo e la proclività a delinquere dell'agente.

Come è indicizzato

MaterieFurtoTentativoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiTentativoPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.