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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16172/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli indagati Troka Bujar e Lalaj Alion erano stati arrestati in flagranza dai Carabinieri per il reato previsto dagli artt. 256, comma 1, e 259-bis del d.lgs. n. 152/2006 (attività organizzata di gestione illecita di rifiuti, con presenza di rifiuti pericolosi e non). Il G.i.p. non convalidò l'arresto ritenendo il fatto contravvenzionale e quindi non idoneo a legittimare l'arresto in flagranza. Il Procuratore impugnò l'ordinanza denunciando violazione dell'art. 381 c.p.p., sostenendo che, dopo la modifica introdotta dal d.l. 8/8/2025, n. 116, l'art. 256, comma 1, è diventato delitto quando l'attività riguarda rifiuti pericolosi (reclusione da 1 a 5 anni), e che gli atti d'indagine indicavano chiaramente la presenza di rifiuti pericolosi, giustificando l'arresto facoltativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, alla data del fatto (21/01/2026), l'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, come modificato dal d.l. n. 116/2025, punisca come delitto le condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, consentendo pertanto l'arresto in flagranza. Ha inoltre applicato il criterio di verifica della mera ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria alla stregua degli elementi conosciuti all'atto, ritenendo non irragionevole la valutazione della gravità del fatto e la scelta di procedere all'arresto. Ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio riconoscendo la legittimità dell'arresto.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale), art. 256, comma 1

    art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006

    La Corte ha ritenuto che, alla data del fatto, la disposizione, così come modificata dal d.l. 8/8/2025, n. 116, configura un delitto se l'attività vietata riguarda rifiuti pericolosi (pena della reclusione da 1 a 5 anni), rendendo così legittimo l'arresto in flagranza

  • decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116

    d.l. 08/08/2025, n. 116 (modifica art. 256 d.lgs. 152/2006)

    Ha introdotto la distinzione tra rifiuti pericolosi (ipotesi delittuosa) e non pericolosi (ipotesi contravvenzionale); la Corte ha applicato la modifica ai fatti contestati avvenuti dopo l'entrata in vigore

  • codice di procedura penale, artt. 380 e 381

    Gli artt. 380 e 381 individuano le ipotesi di reato per cui è consentito l'arresto in flagranza; la Corte ha valutato che, posto il carattere delittuoso della condotta riguardante rifiuti pericolosi, ricorrevano i presupposti per l'arresto facoltativo ex art. 381

  • codice di procedura penale, artt. 386, comma 3, e 390, comma 1

    art. 386, comma 3, e art. 390, comma 1, c.p.p.

    Richiamati come termini e limiti procedurali che il giudice deve verificare in sede di convalida dell'arresto; la Corte ribadisce che la verifica deve essere effettuata secondo il parametro della mera ragionevolezza basata sugli elementi allora conosciuti

Massime di principio

  • Se la normativa è stata modificata prima del fatto e la nuova fattispecie configura un delitto (es. per rifiuti pericolosi), l'arresto in flagranza può essere legittimo anche se la precedente formulazione era contravvenzionale
  • In sede di convalida dell'arresto il giudice valuta l'operato della polizia giudiziaria secondo il criterio della mera ragionevolezza in base agli elementi noti al momento (valutazione ex ante), senza sindacare la gravità indiziaria tipica della fase cautelare o la responsabilità penale nel merito
  • Per legittimare l'arresto facoltativo in flagranza è sufficiente la sussistenza, secondo un apprezzamento ragionevole degli elementi disponibili, di almeno uno dei parametri previsti (gravità del fatto o pericolosità del soggetto)
  • La presenza, documentata all'atto (informativa, verbale di arresto, capo di imputazione provvisorio), di elementi che indichino rifiuti pericolosi giustifica l'uso del potere di arrestare in flagranza ex art. 381 c.p.p.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio l'atto del giudice quando la fase processuale è esaurita e la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria risulti già accertata dagli elementi acquisiti

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