Sentenza del 21/03/2017 n. 1213 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - OMESSA CONTABILIZZAZIONE DI RICAVI - Onere probatorio a carico dell'Ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo perché gli elementi offerti dall'Ufficio non erano idonei a concretizzare una presunzione valida e attendibile, ai sensi dell'art. 2727 c.c., dell'effettiva percezione di ricavi non contabilizzati. L'onere di provare l'omessa contabilizzazione gravava sull'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione presunti ricavi non contabilizzati. La contestazione riguardava l'insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento dell'accertamento e l'assenza di una presunzione grave, precisa e concordante circa l'effettiva esistenza dei ricavi omessi.
Norme richiamate
Gli elementi indiziari possono fondare una presunzione solo se consentono di inferire in modo valido e attendibile l'esistenza del fatto ignoto. Nel caso esaminato, gli elementi raccolti dall'Ufficio non raggiungevano tale livello probatorio.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria recupera a tassazione ricavi asseritamente omessi, deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva esistenza dei ricavi e non può fondarsi su congetture prive di adeguato supporto.
- Le presunzioni utilizzate nell'accertamento devono essere valide, attendibili e logicamente idonee a collegare gli elementi noti all'esistenza dei ricavi non contabilizzati.
- In caso di contestazione, il contribuente può chiedere l'annullamento dell'avviso se l'Ufficio non indica elementi concreti e sufficientemente probanti, mentre non è normalmente sufficiente una mera ricostruzione ipotetica dei ricavi.
- La ripartizione dell'onere probatorio impone all'Ufficio di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa tributaria; solo dopo una prova adeguata può sorgere l'onere del contribuente di fornire elementi contrari o giustificativi.
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