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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Verbania

Avvisi di accertamento Ires nei confronti di società in fallimento- Decadenza - Scelta di inattività - Non sindacabile per ragioni oggettive dimostrate .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2009, 2010, 2011 e 2012. Per il 2009 ha dedotto la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, poiché il termine previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 sarebbe scaduto il 31 dicembre 2014. Per le annualità successive ha contestato la ricostruzione dell'Ufficio, dimostrando che la mancata operatività degli impianti era stata una scelta imprenditoriale motivata dall'aumento del costo della materia prima e dalla necessità di evitare ulteriori perdite, anche in vista della successiva richiesta di fallimento del 2013.

La decisione

Le ragioni della società sono state accolte. L'accertamento relativo al 2009 è stato ritenuto tardivo e quindi nullo per intervenuta decadenza. Anche gli avvisi relativi al 2010, 2011 e 2012 sono stati dichiarati nulli, poiché la società ha fornito prova documentata delle ragioni oggettive che avevano determinato l'inattività. La scelta di non utilizzare gli impianti, se adeguatamente giustificata da condizioni economiche concrete, non può essere sostituita o sindacata dall'Ufficio sulla base di mere valutazioni di opportunità imprenditoriale.

Norme richiamate

  • Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

    La norma stabilisce i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento. Decorso il termine, l'Ufficio decade dal potere accertativo e l'atto è nullo. Nel caso esaminato, per il periodo d'imposta 2009 il termine è stato ritenuto scaduto il 31 dicembre 2014.

Massime di principio

  • La verifica della tempestività dell'accertamento deve essere svolta autonomamente per ciascun periodo d'imposta, calcolando il termine applicabile e la data effettiva di notifica dell'atto.
  • Una società inattiva o non operativa non può essere automaticamente considerata irregolare o elusiva: l'inattività può essere giustificata da condizioni economiche oggettive, purché documentate.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sostituire le proprie valutazioni di convenienza a quelle dell'imprenditore quando la scelta gestionale appare coerente con dati economici concreti, come l'aumento dei costi, le perdite e la crisi aziendale.
  • La prova documentale delle circostanze che hanno determinato l'inattività è essenziale: bilanci, contabilità, contratti, dati sui costi delle materie prime, perdite e documentazione relativa alla procedura fallimentare possono sostenere la contestazione.
  • La decadenza e la fondatezza sostanziale dell'accertamento sono profili distinti: anche se l'Ufficio contesta il reddito, l'atto può essere annullato per tardività oppure perché la società ha dimostrato l'assenza di elementi imponibili sufficienti.

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