Ordinanza n. 1536/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione. L’appellante lamentava irregolarità riferite a un atto pubblico e prospettava una lesione della propria libertà personale e del diritto alla tutela della salute, richiamando anche l’esistenza di un parallelo giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici né una chiara allegazione delle ricadute concrete delle irregolarità sulla sfera giuridica dell’appellante e sui pregiudizi imminenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha rilevato che l’appellante non aveva chiarito quali effetti concreti le irregolarità lamentate, riferite a un atto pubblico, avessero prodotto sulla propria sfera giuridica soggettiva. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il richiamo al parallelo giudizio ordinario e la deduzione generica della lesione della libertà personale e della tutela della salute non erano accompagnati da ulteriori indicazioni o allegazioni idonee a dimostrare un danno grave e imminente. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge. È stata altresì respinta la richiesta di patrocinio a spese dello Stato, ritenendo l’appello manifestamente infondato.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la parte deve correlare specificamente le irregolarità dedotte agli effetti concreti prodotti sulla propria sfera giuridica; la mera contestazione di irregolarità riferite a un atto pubblico non è sufficiente.
- Il periculum in mora non può essere desunto dal generico richiamo a diritti fondamentali, quali la libertà personale o la tutela della salute, né dalla sola pendenza di un parallelo giudizio dinanzi al giudice ordinario: occorrono indicazioni e allegazioni specifiche circa l’esistenza di un pregiudizio grave, concreto e imminente.
- La richiesta di patrocinio a spese dello Stato può essere respinta quando l’impugnazione cautelare risulti manifestamente infondata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 260/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 164/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 165/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 940/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 1013/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 24 apr 2026Ordinanza n. 2459/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →