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Ordinanza

Ordinanza n. 1536/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La persona fisica ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione. L’appellante lamentava irregolarità riferite a un atto pubblico e prospettava una lesione della propria libertà personale e del diritto alla tutela della salute, richiamando anche l’esistenza di un parallelo giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici né una chiara allegazione delle ricadute concrete delle irregolarità sulla sfera giuridica dell’appellante e sui pregiudizi imminenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha rilevato che l’appellante non aveva chiarito quali effetti concreti le irregolarità lamentate, riferite a un atto pubblico, avessero prodotto sulla propria sfera giuridica soggettiva. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, poiché il richiamo al parallelo giudizio ordinario e la deduzione generica della lesione della libertà personale e della tutela della salute non erano accompagnati da ulteriori indicazioni o allegazioni idonee a dimostrare un danno grave e imminente. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge. È stata altresì respinta la richiesta di patrocinio a spese dello Stato, ritenendo l’appello manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la parte deve correlare specificamente le irregolarità dedotte agli effetti concreti prodotti sulla propria sfera giuridica; la mera contestazione di irregolarità riferite a un atto pubblico non è sufficiente.
  • Il periculum in mora non può essere desunto dal generico richiamo a diritti fondamentali, quali la libertà personale o la tutela della salute, né dalla sola pendenza di un parallelo giudizio dinanzi al giudice ordinario: occorrono indicazioni e allegazioni specifiche circa l’esistenza di un pregiudizio grave, concreto e imminente.
  • La richiesta di patrocinio a spese dello Stato può essere respinta quando l’impugnazione cautelare risulti manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizione

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