Cassazione Penale, Sentenza n. 37476/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, su istanza del P.M. dell'8/10/2024, ha convertito in libertà controllata la pena pecuniaria di 1.600 euro inflitta a Cavallo con sentenza del 12/09/2023 rimasta non pagata. Il P.M. ha contestato che, poiché il reato è stato commesso dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150, avrebbe dovuto applicarsi il nuovo art. 660 c.p., che non prevede la conversione in "libertà controllata" ma in semilibertà sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo o detenzione domiciliare sostitutiva
La decisione
La Corte ha qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4 e 678, comma 1-bis, c.p.p., rilevando che l'impugnazione contro ordinanza adottata senza formalità non è ricorso per cassazione ma opposizione; ha disposto la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per la decisione. Non è stata decisa nel merito la questione sulla corretta conversione della pena pecuniaria in base al nuovo art. 660 c.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma art. 660 c.p.)
Il ricorrente ha invocato l'applicazione del testo innovato dell'art. 660 c.p. per sostenere che la conversione della pena pecuniaria non può avvenire in "libertà controllata" ma solo nelle forme alternative elencate (semilibertà, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare). La Corte non ha deciso il merito della questione, limitandosi a qualificare l'impugnazione come opposizione.
Secondo l'interpretazione richiamata dal P.M., il nuovo testo disciplina le modalità di conversione della pena pecuniaria rimasta non pagata, escludendo la "libertà controllata" tra le opzioni sostitutive; la Corte ha rimandato la valutazione al magistrato di sorveglianza.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce che il magistrato di sorveglianza procede "senza formalità" in alcune materie, tra cui la conversione delle pene pecuniarie, e che avverso l'ordinanza possono proporre opposizione il P.M., l'interessato e il difensore.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la procedura semplificata (ordinanza adottata senza formalità) richiamata dall'art. 678, comma 1-bis, e disciplina le impugnazioni contro tali ordinanze.
Richiamato come norma di procedimento per le opposizioni avanti al magistrato di sorveglianza nel contraddittorio delle parti.
principio di conservazione dell'impugnazione (Sez.1, n. 38048 del 22/06/2016)
La Corte ha applicato il principio secondo cui un ricorso per cassazione erroneamente proposto contro una decisione adottata senza formalità deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al magistrato competente.
precedente Sez.1, n. 50839 del 15/11/2023 (Di Domenico)
Richiamato per confermare che l'ordinanza del magistrato di sorveglianza adottata senza formalità è soggetta a opposizione e non al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il magistrato di sorveglianza emette un'ordinanza "senza formalità" (ex art. 678, comma 1-bis), l'impugnazione competente è l'opposizione davanti allo stesso magistrato e non il ricorso per cassazione; un ricorso per cassazione erroneamente proposto sarà qualificato come opposizione e gli atti saranno trasmessi al magistrato competente.
- In casi di conversione di pene pecuniarie per reati commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10/10/2022, n.150, va valutata l'applicazione del nuovo art. 660 c.p.: le alternative previste sono semilibertà sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutivo e detenzione domiciliare sostitutiva; la "libertà controllata" potrebbe non essere prevista come opzione di conversione secondo il nuovo testo.
- Se si intende contestare la corretta applicazione del nuovo art. 660 c.p., il pubblico ministero o la difesa devono formulare l'eccezione nell'opposizione davanti al magistrato di sorveglianza, poiché la Corte di legittimità può limitarsi a rqualificare l'impugnazione e rimandare la decisione al giudice di merito.
- Verificare sempre la data del fatto-reato rispetto alla data di entrata in vigore di riforme legislative: la normativa applicabile può cambiare le opzioni di conversione della pena e la difesa degli interessi processuali.
- Nel presentare impugnazioni contro provvedimenti "senza formalità" è importante seguire la procedura prevista (opposizione) per evitare riti di rimessione che ritardano la soluzione della questione sostanziale.
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