Cassazione Civile, Ordinanza n. 23631/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)
La controversia
A seguito di un pignoramento presso terzi promosso in forza di decreto ingiuntivo e della successiva ordinanza di assegnazione del credito staggito, il terzo pignorato proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo, in sintesi, che non sussistessero i presupposti per l'assegnazione, sia per la genericità dell'indicazione del credito pignorato sia per l'insussistenza di un debito del terzo verso il debitore esecutato. Il tribunale rigettava l'opposizione sul presupposto che il terzo non avesse provato di non aver tempestivamente conosciuto l'ordinanza di assegnazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In cassazione il terzo pignorato denunciava, con due motivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancanza dei presupposti dell'assegnazione e per motivazione apparente, ritenuta meramente assertiva e sganciata dall'esame dei fatti. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio processuale assorbente: nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi mancava la partecipazione del debitore esecutato, parte necessaria nel giudizio incidentale di opposizione in espropriazione presso terzi, con conseguente nullità dell'intero giudizio di merito per contraddittorio non integro.
La decisione
La Corte ha accolto il rilievo officioso sulla mancata integrazione del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, quale giudice di unico grado, affinché rinnovi la trattazione dell'opposizione con la partecipazione anche del debitore esecutato. Il rinvio comprende anche la regolazione delle spese dell'intero giudizio. La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, ritenendoli assorbiti dalla nullità processuale rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
richiamato come base del pignoramento presso terzi promosso dal creditore procedente
richiamato per l'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo quando l'atto di pignoramento non consenta la compiuta identificazione del credito
art. 548, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che il terzo pignorato può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione per far valere vizi propri, a prescindere dai presupposti di ammissibilità previsti da tale norma
richiamato quale rimedio esperibile contro l'ordinanza di assegnazione per vizi propri
invocato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia
invocato dal ricorrente per nullità della sentenza e motivazione apparente
invocato dal ricorrente in relazione alla nullità della sentenza
invocato dal ricorrente per contestare la struttura della motivazione
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente sul requisito costituzionale della motivazione
utilizzato per disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito
richiamato quale conseguenza processuale della nullità per contraddittorio non integro
Massime di principio
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi incidentali all'espropriazione presso terzi il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio; la sua mancata partecipazione integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- La pretermissione di un litisconsorte necessario comporta la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.
- Nel pignoramento presso terzi il meccanismo della ficta confessio opera solo se l'atto di pignoramento consenta la compiuta identificazione del credito del debitore verso il terzo; in difetto di specifica quantificazione può rendersi necessario l'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo.
- Il terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di quantità può proporre opposizione contro l'ordinanza di assegnazione per far valere vizi propri dell'atto, senza essere limitato dai soli presupposti di ammissibilità della mancata dichiarazione previsti dall'art. 548 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23537/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23538/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23542/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23551/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23554/2024 del 03/09/2024
- ordinanza_civile · 3 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23556/2024 del 03/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →