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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23631/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)

La controversia

A seguito di un pignoramento presso terzi promosso in forza di decreto ingiuntivo e della successiva ordinanza di assegnazione del credito staggito, il terzo pignorato proponeva opposizione agli atti esecutivi deducendo, in sintesi, che non sussistessero i presupposti per l'assegnazione, sia per la genericità dell'indicazione del credito pignorato sia per l'insussistenza di un debito del terzo verso il debitore esecutato. Il tribunale rigettava l'opposizione sul presupposto che il terzo non avesse provato di non aver tempestivamente conosciuto l'ordinanza di assegnazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. In cassazione il terzo pignorato denunciava, con due motivi, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancanza dei presupposti dell'assegnazione e per motivazione apparente, ritenuta meramente assertiva e sganciata dall'esame dei fatti. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio processuale assorbente: nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi mancava la partecipazione del debitore esecutato, parte necessaria nel giudizio incidentale di opposizione in espropriazione presso terzi, con conseguente nullità dell'intero giudizio di merito per contraddittorio non integro.

La decisione

La Corte ha accolto il rilievo officioso sulla mancata integrazione del contraddittorio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, quale giudice di unico grado, affinché rinnovi la trattazione dell'opposizione con la partecipazione anche del debitore esecutato. Il rinvio comprende anche la regolazione delle spese dell'intero giudizio. La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, ritenendoli assorbiti dalla nullità processuale rilevata d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato come base del pignoramento presso terzi promosso dal creditore procedente

  • art. 549 c.p.c.

    richiamato per l'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo quando l'atto di pignoramento non consenta la compiuta identificazione del credito

  • art. 548, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare che il terzo pignorato può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione per far valere vizi propri, a prescindere dai presupposti di ammissibilità previsti da tale norma

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato quale rimedio esperibile contro l'ordinanza di assegnazione per vizi propri

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia

  • art. 132 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per nullità della sentenza e motivazione apparente

  • art. 161 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato dal ricorrente per contestare la struttura della motivazione

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente sul requisito costituzionale della motivazione

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    utilizzato per disporre la cassazione con rinvio al giudice di merito

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato quale conseguenza processuale della nullità per contraddittorio non integro

Massime di principio

  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi incidentali all'espropriazione presso terzi il debitore esecutato è parte necessaria del giudizio; la sua mancata partecipazione integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • La pretermissione di un litisconsorte necessario comporta la cassazione della decisione e il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.
  • Nel pignoramento presso terzi il meccanismo della ficta confessio opera solo se l'atto di pignoramento consenta la compiuta identificazione del credito del debitore verso il terzo; in difetto di specifica quantificazione può rendersi necessario l'accertamento endoesecutivo dell'obbligo del terzo.
  • Il terzo pignorato che non abbia reso la dichiarazione di quantità può proporre opposizione contro l'ordinanza di assegnazione per far valere vizi propri dell'atto, senza essere limitato dai soli presupposti di ammissibilità della mancata dichiarazione previsti dall'art. 548 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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