Ordinanza n. 127/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta per l'affidamento in concessione dei lavori di sistemazione e realizzazione di parcheggi e della gestione ventennale del servizio di parcheggi a pagamento, oltre agli atti di gara e ai dinieghi delle istanze di autotutela e di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il RTI ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta prima della valutazione dell'offerta tecnica. Il Comune ha ritenuto che la mandataria AIRE S.r.l., avendo dichiarato di eseguire la realizzazione, manutenzione e gestione delle opere, non possedesse il requisito di idoneità professionale per la gestione del servizio, poiché nel certificato del Registro delle Imprese non risultavano attività pertinenti alla gestione dei parcheggi a pagamento. La ricorrente ha contestato tale interpretazione della dichiarazione di impegno a costituire il RTI, sostenendo che AIRE avrebbe svolto le attività costruttive e manutentive, mentre la mandante Diamond S.r.l.s., in possesso dell'idoneità richiesta, avrebbe svolto la gestione del servizio. La dichiarazione indicava per entrambe le imprese una quota del 50%, attribuendo ad AIRE le attività di realizzazione, manutenzione e gestione delle opere e a Diamond la gestione delle opere. Sono stati inoltre impugnati il verbale unico di gara, le note con cui il Comune ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela dell'esclusione e l'istanza di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti dell'ammissione con riserva del RTI ricorrente alla fase di esame e valutazione dell'offerta tecnica. Ha ritenuto sussistente un fumus boni iuris non meramente apparente: l'idoneità professionale prevista dal disciplinare era distinta tra esecutore dei lavori e gestore del servizio e doveva essere posseduta dai componenti del raggruppamento in relazione al ruolo concretamente svolto. Poiché AIRE possedeva l'idoneità per le attività costruttive e Diamond quella per la gestione dei parcheggi a pagamento, l'interpretazione del Comune non appariva, allo stato e in assenza dell'offerta tecnica, logica e congrua. Secondo il Collegio, la dichiarazione poteva essere interpretata nel senso che AIRE avrebbe svolto le attività di ammodernamento, riqualificazione e nuova costruzione dei parcheggi, mentre Diamond avrebbe gestito il servizio; diversamente, una quota del 50% dell'attività costruttiva sarebbe rimasta scoperta. Il contenuto dell'offerta tecnica sarà decisivo per verificare se AIRE abbia effettivamente previsto di svolgere attività per le quali è priva di idoneità professionale, nel qual caso l'esclusione sarebbe doverosa. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il rigetto avrebbe consentito l'apertura dell'unica offerta economica rimasta in gara, mentre l'ammissione con riserva non pregiudica l'amministrazione né la controinteressata e non compromette la tempestività della procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 23 settembre 2026.
Norme richiamate
La procedura riguarda l'affidamento in concessione mediante finanza di progetto; la disposizione è richiamata nella descrizione dell'oggetto della gara, senza una specifica interpretazione autonoma nella fase cautelare.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
Costituisce la base processuale per la decisione collegiale sulla domanda cautelare.
decreto del 24 aprile 2026
È richiamato quale fondamento del precedente provvedimento cautelare monocratico che aveva temporaneamente vietato al Comune di procedere oltre nella gara, consentendo soltanto la conclusione della valutazione delle offerte tecniche, esclusa quella della ricorrente.
Massime di principio
- Quando la lex specialis distingue i requisiti di idoneità professionale dell'esecutore dei lavori da quelli del gestore del servizio e prevede il possesso dei requisiti da parte dei componenti del raggruppamento in relazione al ruolo svolto, l'esclusione deve basarsi sull'effettiva ripartizione delle prestazioni risultante dalla dichiarazione di impegno e, soprattutto, dall'offerta tecnica.
- In sede cautelare, se la dichiarazione di impegno a costituire un raggruppamento è suscettibile di un'interpretazione coerente con il possesso dei requisiti da parte dei singoli componenti e l'interpretazione espulsiva determina l'irrazionale scopertura di una parte delle prestazioni, non è legittimo escludere il concorrente prima della valutazione dell'offerta tecnica senza verificare il concreto contenuto delle attività che ciascuna impresa si è impegnata a svolgere.
- L'ammissione con riserva alla valutazione dell'offerta tecnica è misura cautelare adeguata quando il ricorso presenta un fumus non manifestamente infondato e l'esclusione impedirebbe al concorrente di partecipare alle fasi successive, mentre la sua ammissione provvisoria non arreca un pregiudizio sostanziale alla stazione appaltante né agli altri concorrenti.
- Nelle procedure di gara, l'offerta tecnica può assumere rilievo decisivo per stabilire se un operatore abbia concretamente previsto di eseguire prestazioni per le quali non possiede il requisito di idoneità professionale; ove tale circostanza emerga dall'offerta, l'esclusione resta doverosa anche dopo l'ammissione cautelare con riserva.
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