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Ordinanza

Ordinanza n. 1121/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l''annullamento dell’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di Colonnello RN in spad per l’anno 2024, il cui esito è stato conosciuto dal ricorrente mediante notifica, per atto a firma del Capo di Stato Maggiore del Raggruppamento Logistico Centrale (RALOCE) ove presta servizio l''''Ufficiale ricorrente d.d. 12 dicembre 2024, della comunicazione M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-27-11-2024 a firma del Capo del II Reparto della DGPM del Ministero della Difesa, con allegato elenco dei Tenenti Colonnelli del RN spad dell''''Esercito non promossi al grado superiore, seguita da accesso al portale "Concorsi on line" del Ministero della Difesa, in data 31 gennaio 2025 all''''atto di partecipazione della comunicazione dell''''esito predetto e stampa del relativo documento nonché di ogni atto o documento comunque antecedente, connesso e consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3\9\2025 : ANNULLAMENTO ESITO GIUDIZIO DI AVANZAMENTO A SCELTA A COLONNELLO SPAD PER L'ANNO 2024 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 30\1\2026 : ANNULLAMENTO ESITO GIUDIZIO DI AVANZAMENTO A SCELTA A COLONNELLO SPAD PER L'ANNO 2024

Giustizia amministrativa202502397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello RN in spad per l’anno 2024 e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello RN in spad per l’anno 2024, conosciuto tramite la comunicazione dell’Amministrazione recante l’elenco dei tenenti colonnelli non promossi, nonché mediante l’accesso al portale ministeriale. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti. Nel corso del giudizio il ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’Amministrazione di produrre lo stato di servizio, non oscurato, di un collega, con riferimento ad alcune variazioni, e/o la lettera richiamata in una specifica variazione, oppure una relazione dell’Amministrazione sui motivi della sospensione della valutazione del collega per un precedente avanzamento e sul contenuto delle annotazioni cancellate. L’istanza istruttoria è stata proposta per acquisire documentazione relativa alla posizione di un collega, ritenuta dal ricorrente rilevante ai fini della controversia sull’esito dell’avanzamento.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza istruttoria. Richiamando una precedente ordinanza, ha ritenuto che la valutazione della rilevanza della documentazione concernente i colleghi del ricorrente debba essere riservata al Collegio e svolta nel contraddittorio di tutte le parti. Tale cautela è necessaria per tutelare il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi, soprattutto perché le cancellature potrebbero riguardare dati sensibili o sensibilissimi. Il rigetto dell’istanza non preclude una successiva valutazione della documentazione in sede collegiale o comunque in una sede nella quale sia garantito il contraddittorio con i controinteressati. È stata disposta la comunicazione dell’ordinanza e l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate unitamente alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La richiesta di acquisizione di documentazione relativa a soggetti terzi deve essere valutata dal giudice nel contraddittorio di tutte le parti e dei controinteressati, quando la documentazione possa contenere dati personali sensibili o di particolare delicatezza.
  • La rilevanza istruttoria della documentazione riguardante colleghi o altri terzi non può essere presunta dal richiedente, ma deve essere apprezzata dal Collegio nel bilanciamento con il diritto alla riservatezza dei soggetti cui i dati si riferiscono.
  • Il rigetto di un’istanza istruttoria per esigenze di tutela della riservatezza non impedisce che la richiesta sia nuovamente valutata in una sede processuale nella quale siano assicurati il contraddittorio e la partecipazione dei controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

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