Ordinanza n. 9280/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 14 luglio 2025, con il quale è stata dichiarata inammissibile, per difetto del requisito della residenza legale decennale, la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 12 novembre 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana per difetto del requisito della residenza legale decennale
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di Roma, notificato il 14 luglio 2025, con cui la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 12 novembre 2021 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è stata dichiarata inammissibile per mancanza del requisito della residenza legale decennale. Il TAR ha rilevato d’ufficio che la notificazione telematica del ricorso introduttivo, effettuata tramite PEC all’indirizzo dell’Amministrazione, era viziata perché avrebbe dovuto essere eseguita nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato.
La decisione
Il TAR ha qualificato la notificazione come nulla, e non inesistente, poiché effettuata nei confronti dell’Amministrazione anziché dell’Avvocatura generale dello Stato. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ritenuto possibile ordinarne la rinnovazione senza subordinare tale adempimento alla verifica dell’imputabilità del vizio al notificante. Ha quindi disposto a carico della ricorrente il rinnovo della notificazione all’indirizzo PEC dell’Avvocatura generale dello Stato, assegnando il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. Il giudizio non è stato definito nel merito ed è stata fissata l’udienza pubblica del 21 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La domanda di concessione della cittadinanza italiana è stata presentata sulla base di tale disposizione, ma il merito della sussistenza del requisito della residenza legale decennale non è stato esaminato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La disciplina della rinnovazione della notificazione nulla deve essere applicata alla luce della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale richiamata dal TAR, senza subordinare la rinnovazione a una valutazione dell’imputabilità del vizio al notificante.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
La rinnovazione della notificazione nulla non può essere subordinata alla verifica dell’imputabilità del vizio al notificante.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso effettuata all’amministrazione anziché all’Avvocatura dello Stato, quando l’errore non determina inesistenza dell’atto notificatorio, configura nullità della notificazione e consente al giudice di ordinarne il rinnovo.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, la rinnovazione della notificazione nulla non può essere subordinata a una valutazione sull’imputabilità del vizio al notificante.
- Quando ordina il rinnovo della notificazione del ricorso, il giudice amministrativo deve assegnare un termine perentorio per l’adempimento e può rinviare la trattazione della causa a un’udienza successiva.
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