Ordinanza n. 2917/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 10914 del 24.03.2026, di individuazione delle sedi di assegnazione relativamente al I° Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, comunicato con nota prot. n. 139963 di pari data; - ove occorrer possa della nota Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prot. n. 146332 del 27.03.2026; - di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di individuazione della sede di assegnazione relativo al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, e nota di trasmissione o comunicazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che individuava le sedi di assegnazione relative al I Corso di formazione per Vice Commissari di Polizia penitenziaria, nonché una successiva nota ministeriale e gli ulteriori atti presupposti o consequenziali. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso della trattazione cautelare è emerso che l'Amministrazione ha adottato un decreto di annullamento del provvedimento impugnato e una nota di trasmissione del medesimo decreto.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare. Ha rilevato che, nelle more della redazione dell'ordinanza, il provvedimento impugnato era stato annullato dall'Amministrazione con decreto del 13 maggio 2026, accompagnato dalla relativa nota di trasmissione. Ha quindi rinviato la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 10 giugno 2026, per consentire, ove necessario, la proposizione di motivi aggiunti contro gli atti sopravvenuti. Le spese sono state riservate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del rito cautelare previsto dal codice del processo amministrativo, ma il TAR ne ha rinviato l'esame senza pronunciarsi sulla sussistenza del fumus boni iuris o del periculum in mora.
Massime di principio
- Quando, durante la trattazione della domanda cautelare, l'amministrazione annulla il provvedimento impugnato e adotta ulteriori atti connessi, il giudice può rinviare l'esame cautelare per consentire al ricorrente di valutare e, se del caso, proporre motivi aggiunti contro gli atti sopravvenuti.
- Il rinvio della domanda cautelare per la sopravvenuta adozione di atti amministrativi connessi non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità degli atti originariamente impugnati né sull'esistenza dei presupposti cautelari.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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