Cassazione Penale, Sentenza n. 25284/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: (1) mancata assunzione di prova decisiva, ossia omissione di perizia grafologica per accertare la paternità della sottoscrizione sull'assegno utilizzato per l'acquisto dell'auto; (2) vizio di motivazione per inesistenza della massima di esperienza adottata, prospettando l'ipotesi che terzi avessero intestato fittiziamente la vettura all'imputato per far ricadere su di lui responsabilità altrui.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito già esaminate dalla Corte di appello e consistessero in una richiesta di rivalutazione del peso degli elementi probatori, materia non sindacabile in Cassazione. I giudici di merito avevano motivato in modo logico e coerente l'identificazione dell'imputato sulla base della riconducibilità 'ictu oculi' della sottoscrizione al ricorrente, senza necessità di perizia; la dichiarazione spontanea del ricorrente non assumeva rilievo decisivo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e, con proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità ai casi tassativi previsti; vieta la rianalisi del merito e della valutazione delle prove in sede di Cassazione se non è dedotto un vizio di diritto riconducibile alle lettere previste
Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Rv. 252178 (giurisprudenza)
Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178
Conferma che il sindacato sulla motivazione si effettua valutando lo sviluppo argomentativo dell'atto impugnato e non consente nuove attribuzioni di significato o diversa lettura dei dati probatori
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794 (giurisprudenza)
Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Stabilisce che l'illogicità della motivazione è sindacabile soltanto se macroscopica e percepibile ictu oculi; difetti minori o incongruenze non giustificano la cassazione
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074 (giurisprudenza)
Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074
Ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e l'onere di evidenziare vizi di rilevante spessore logico-giuridico
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rivedere il merito e la valutazione del peso delle prove: le censure che comportano una rivalutazione degli elementi fattuali sono inammissibili.
- Quando la riconducibilità di una sottoscrizione sia evidente all'osservazione diretta ('ictu oculi'), il giudice può ritenere superflua una perizia grafologica; la scelta è di merito e non sindacabile in cassazione salvo macroscopici vizi di motivazione.
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato hanno rilievo limitato se la decisione è fondata su altri elementi empirici coerenti; la loro utilizzabilità non rende automaticamente necessario un approfondimento tecnico.
- Per ottenere l'accoglimento in cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o una illogicità manifesta della motivazione; ipotesi alternative non sviluppate fattualmente non sono sufficienti.
- La dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso può comportare la condanna alle spese e il pagamento di una somma a titolo di ammenda quando non risultino elementi esimenti nella determinazione dell'inammissibilità.
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