Cassazione Penale, Sentenza n. 46193/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato l'appello avverso la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale non si sarebbe confrontato con l'ipotesi che, al momento del controllo, vi fosse un distacco della fornitura elettrica che avrebbe impedito il funzionamento del dispositivo elettronico e del citofono: essendo l'allarme rientrato alle 18:50, cinque minuti prima del controllo alle 18:55, Finocchio sosteneva che se il dispositivo avesse funzionato avrebbe avuto interesse a dimostrare la propria presenza in casa; pertanto, a suo avviso, l'ordinanza avrebbe sanzionato una presunta negligenza o mancata segnalazione di un malfunzionamento piuttosto che un effettivo allontanamento.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Palermo avesse adeguatamente motivato la ritenuta trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, fondandosi sull'allarme lanciato dal dispositivo alle 18:31 e sul controllo di polizia giudiziaria alle 18:55 con ripetute chiamate al citofono senza risposta. Il Tribunale ha inoltre osservato l'assenza di prove concrete del dedotto distacco della fornitura elettrica e il mancato avviso del malfunzionamento da parte del Finocchio. Alla luce di ciò è stata confermata l'applicazione della sostituzione automatica della misura (arresti domiciliari -> custodia cautelare in carcere) prevista dall'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., salvo prova della lieve entità del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma processuale che disciplina l'appello al Tribunale contro le ordinanze in materia di misure cautelari; in questa vicenda l'appello al Tribunale di Palermo era esercitato ai sensi di tale norma.
Consente la revoca e la modifica delle misure cautelari; la Corte d'appello aveva adottato il provvedimento di aggravamento (revoca degli arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere) ai sensi di questa norma per la trasgressione delle prescrizioni.
art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede l'automatica sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi, salvo prova della lieve entità del fatto; la Corte ha richiamato questa regola nell'interpretare l'effetto della trasgressione contestata.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il motivo di ricorso per cassazione relativo alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; il ricorrente ha basato il ricorso su questa lettera, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e ad altre somme in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 5, n. 15301 del 23/01/2017 (Garofalo)
Precedente che conferma l'applicazione automatica della sostituzione della misura in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi, salvo prova della lieve entità; richiamato per consolidare il parametro interpretativo adottato dalla Corte.
Massime di principio
- L'accensione di un allarme del dispositivo elettronico combinata con un controllo della polizia giudiziaria e l'assenza di risposta al citofono possono costituire prova idonea, nel complesso probatorio, di un allontanamento domiciliare.
- Il ricorrente che invoca un malfunzionamento del dispositivo di controllo o un distacco di utenza elettrica deve fornire elementi probatori concreti e tempestivi (es. documentazione fornitore, attestazioni tecniche, segnalazioni agli organi di polizia); l'assenza di tali elementi rende non provata l'eccezione.
- In caso di violazione del divieto di allontanarsi, opera la sostituzione automatica della misura (arresti domiciliari -> custodia cautelare) ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter, salvo prova della lieve entità del fatto: il giudice richiede prova della non rilevanza della condotta.
- La mancata segnalazione alle forze di polizia di un presunto malfunzionamento del braccialetto elettronico indebolisce la tesi difensiva e può essere valutata come elemento indicativo di consapevolezza dell'allontanamento.
- Il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi formali (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); non è ammessa in questa sede una rivalutazione di merito del diverso apprezzamento delle prove.
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