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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sez. II, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso proposto in primo grado da C.C. Ha condannato l'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge. Sentenza emessa a Catanzaro il 19.02.2019.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato ritenuto fondato. Proceduralmente, l'eccezione di difetto di firma sugli avvisi di accertamento, sollevata con memoria integrativa dopo il deposito del ricorso, è stata dichiarata palesemente inammissibile perché doveva essere proposta con il ricorso introduttivo (richiamata Cass. 13126/2016). Nel merito, il ricorso è infondato: il contribuente ha riproposto le eccezioni in modo generico e inammissibile; non è necessario produrre il provvedimento di autorizzazione per l'acquisizione dei dati bancari; e l'art. 32 D.P.R. 600/1973 è interpretato come attribuente all'Ufficio una mera facoltà di invitare il contribuente a fornire dati e notizie, la cui mancata adozione non determina l'illegittimità dell'accertamento né trasforma la presunzione legale in presunzione semplice. Pertanto le deduzioni del contribuente non sono risultate sufficienti a giustificare le operazioni finanziarie contestate.

Norme richiamate

  • Art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono invitare i contribuenti ..."

    La norma attribuisce all'Ufficio una mera facoltà di invitare il contribuente: il mancato esercizio di tale facoltà non rende illegittima la verifica basata sugli accertamenti bancari né trasforma la presunzione legale in presunzione semplice.

  • Cassazione, ordinanza n. 5777/2019

    Conferma il principio che l'invito previsto dall'art. 32 DPR 600/1973 è facoltativo e la mancata convocazione non invalida l'utilizzo dei dati bancari nell'accertamento.

  • Cassazione, sent. n. 11624/2013

    Sostiene la legittimità dell'utilizzo dei movimenti dei conti correnti in assenza di convocazione del contribuente nella fase istruttoria.

  • Cassazione, sent. n. 13126/2016

    Indica che una pronuncia di incostituzionalità non può riaprire termini per la proposizione di eccezioni non rilevabili d'ufficio; pertanto eccezioni tardive sono inammissibili.

  • Corte di cassazione, Sez. V, sent. n. 18370/2015 e n. 4314/2015

    Riportate come orientamenti contrari che valorizzano lo Statuto del contribuente e ritengono il contraddittorio fondamentale per l'utilizzo delle presunzioni derivanti dalle indagini finanziarie, ma la giurisprudenza successiva (es. ord. 5777/2019) ha riaffermato la natura facoltativa dell'art. 32.

Massime di principio

  • Eccezioni procedurali rilevabili dall'attore devono essere sollevate nel ricorso introduttivo: memorie integrative successive possono essere dichiarate inammissibili.
  • L'art. 32 DPR 600/1973 va interpretato come una facoltà dell'Ufficio di invitare il contribuente: la mancata convocazione non annulla l'accertamento basato su indagini bancarie.
  • L'utilizzo dei dati dei conti correnti è ammesso anche senza previo contraddittorio amministrativo, salvo che il contribuente produca elementi specifici e puntuali per confutare le ricostruzioni fiscali; semplici riferimenti generici o deduzioni vaghe sono insufficienti.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, le pronunce più recenti della Cassazione possono consolidare l'interpretazione prevalente; occorre verificare la giurisprudenza più aggiornata nel caso concreto.
  • Chi intende contestare accertamenti basati su indagini finanziarie deve fornire documentazione e argomentazioni dettagliate e circostanziate; altrimenti il ricorso rischia di essere rigettato e il contribuente condannato alle spese.

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