Cassazione Civile, Ordinanza n. 12349/2026 del 03/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Le società ricorrenti avevano impugnato avvisi di accertamento relativi alla rendita catastale di un immobile sito in Venezia e adibito ad albergo, del quale erano comproprietarie. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Veneto aveva respinto l’appello. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione hanno depositato memoria e atto di rinuncia al ricorso, allegando un accordo conciliativo e chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. L’Agenzia delle Entrate ha accettato la rinuncia e ha chiesto anch’essa la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata e depositata dalle ricorrenti e della successiva accettazione della rinuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Ha inoltre escluso l’obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e latamente sanzionatoria della norma, non suscettibile di applicazione estensiva.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
"Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato"
La disposizione è di natura eccezionale e latamente sanzionatoria, quindi non può essere oggetto di estensione interpretativa; nel caso di estinzione per rinuncia accettata, la Corte esclude l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia accettata, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se richiesto e condiviso dalle parti.
- L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica oltre i casi espressamente previsti, trattandosi di misura eccezionale e sanzionatoria, non suscettibile di interpretazione estensiva.
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