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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10613/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due ricorrenti hanno proposto un unico ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili del delitto di furto. L'unico motivo deduceva la non correttezza della motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza che il loro coinvolgimento nell'azione criminosa non era stato adeguatamente provato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico, perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata. È stato inoltre evidenziato che la Corte territoriale aveva motivato in modo lineare e congruo la partecipazione degli odierni ricorrenti, ritenendo integrata la fattispecie concorsuale e non essendo configurabile, secondo la sentenza impugnata, il coinvolgimento del solo altro soggetto indicato nei motivi.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    mancanza di specificità del motivo

    il motivo di ricorso è inammissibile quando non è specifico e non si correla alle ragioni poste a base della decisione impugnata; la riproposizione di censure già disattese dal giudice di merito non soddisfa il requisito di specificità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione di doglianze già respinte in appello è insufficiente.
  • La mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione integra difetto di specificità del motivo e determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione lineare e congrua sulla partecipazione degli imputati al fatto, il ricorso che non introduca critiche nuove e pertinenti non può superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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