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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21304/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. deducendo: (i) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il fatto era di particolare tenuità (breve spostamento diurno per depositare attrezzi a circa 50 metri dalla sua abitazione); (ii) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta, formulata dal difensore con procura speciale nelle conclusioni scritte in rito cartolare, di applicazione di una sanzione sostitutiva (richiesta ex art. 53 L. n. 689/1981 in connessione con la disciplina delle nuove sanzioni ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 e art. 20-bis cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato il primo motivo carente di specificità e ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui i precedenti specifici dell'imputato ostano al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Invece ha accolto il secondo motivo, constatando che la Corte di appello è rimasta silente sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, nonostante la possibilità, alla stregua dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e della giurisprudenza della Cassazione, di formulare tale richiesta anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello; pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia su tale richiesta e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che definisce il reato per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha modificato la valutazione della responsabilità rispetto a tale capo d'imputazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e sintetica di tutte le circostanze; la presenza di precedenti specifici può essere elemento ostativo al riconoscimento di tale causa, come ritenuto dalla Corte territoriale e confermato dalla Cassazione.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Riferimento alla disciplina delle sanzioni sostitutive proprie della legge sulle sanzioni amministrative, qui evocata in connessione con la richiesta difensiva di sostituzione della pena detentiva; la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta formulata dal difensore.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma introdotta dalla riforma che prevede nuove sanzioni sostitutive più favorevoli; la Cassazione richiama la sua applicabilità nei giudizi d'appello in corso, purché sia formulata la richiesta dell'imputato.

  • art. 95 d.lgs. n. 150/2022 (disposizione transitoria)

    La disciplina transitoria consente l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai giudizi d'appello in corso alla data di entrata in vigore della riforma; secondo la Cassazione la richiesta dell'imputato può essere formulata anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio secondo cui il giudice non può applicare d'ufficio alcune modifiche introdotte con l'appello in assenza di specifica richiesta; la Cassazione precisa che tale principio non preclude la lettura conciliata con la disciplina transitoria che ammette la richiesta nel corso del giudizio d'appello.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione globale: precedenti specifici dell'imputato possono impedire il riconoscimento anche se il fatto appare materiale e di scarsa entità.
  • Le nuove sanzioni sostitutive introdotte dalla riforma (art. 20-bis cod. pen. e disciplina transitoria art. 95 d.lgs.150/2022) possono essere richieste dall'imputato anche nel corso dell'udienza di discussione d'appello; il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi su tale richiesta.
  • Il giudice non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di richiesta specifica, ma la richiesta non deve necessariamente essere inserita nell'atto d'appello: è sufficiente che venga formulata entro la discussione d'appello.
  • Se la Corte territoriale omette di pronunciare su una richiesta di applicazione di pene sostitutive, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a tale omessa pronuncia e disporre il rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
  • In caso di rito cartolare, la richiesta formulata nelle conclusioni scritte dal difensore munito di procura speciale è rilevante; tuttavia è prudente ribadire la richiesta anche in udienza per evitare eventuali contestazioni procedurali.

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