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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13190/2022 del 07/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la riduzione dell'aumento di pena applicato dalla Corte di appello con ordinanza del 6/12/2017 in materia di continuazione (richiesta volta a ottenere una determinazione più benevola dell'aumento per una parziale coincidenza delle condotte). La Corte territoriale, con ordinanza del 23/04/2021, dichiarò inammissibile la nuova istanza ritenendo non applicabile il principio che consente la riproposizione di analoga istanza gia rigettata qualora emergano elementi nuovi, poiché la precedente istanza era stata accolta (non respinta) e quindi le doglianze sulla determinazione della pena dovevano essere fatte valere mediante impugnazione dell'ordinanza del 6/12/2017; inoltre la presunta "novità" (parziale coincidenza delle condotte) era in realtà desumibile dalle motivazioni delle sentenze originarie e non costituiva elemento nuovo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che, trattandosi di una precedente istanza accolta (ordinanza 6/12/2017), la ricorrente avrebbe dovuto impugnare quella ordinanza per contestare la determinazione della pena; le censure riproposte in Cassazione non si sono confrontate con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento alla disciplina della continuazione cui si riferiva la richiesta di rideterminazione della pena; la sentenza utilizza la norma come contesto sostanziale dell'istanza originaria.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, è ammessa la riproposizione di analoga istanza già rigettata solo se vengono offerti elementi nuovi in fatto o in diritto; la Corte ha ritenuto che la norma non fosse applicabile perché la precedente istanza non era stata rigettata ma accolta, quindi il rimedio corretto per contestare la determinazione della pena era l'impugnazione dell'ordinanza precedente.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione: condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se una istanza incidente in sede di esecuzione è stata accolta, chi ritiene errata la determinazione della pena deve impugnare l'ordinanza che ha deciso l'istanza e non riproporre la stessa domanda come se fosse stata rigettata.
  • Per poter riproporre un'analoga istanza già decisa ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., è necessario offrire elementi effettivamente nuovi (in fatto o in diritto) rispetto a quelli valutati nella precedente decisione; elementi desumibili dagli stessi atti processuali e dalle motivazioni precedenti non sono in genere considerati "nuovi".
  • In sede di Cassazione il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: sviluppare censure che non incidono sul nucleo motivazionale del provvedimento può comportare l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare non solo la condanna alle spese ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi idonei a escluderne la colpa.
  • Quando si invoca la "novità" di un fatto va valutato se il dato fosse effettivamente sconosciuto al momento della precedente decisione: la mera diversa valorizzazione di elementi già presenti negli atti non basta a renderli nuovi.

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