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Sentenza

Sentenza n. 822/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 722/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202407749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia n. 722/2024, che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro gli atti regionali di programmazione e attuazione degli interventi SRA della PAC, nella parte relativa al divieto di utilizzazione agronomica dei fanghi e di altri rifiuti recuperati e all’uso di determinati fertilizzanti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Lombardia ha impugnato la sentenza di primo grado, pur essendo risultata vittoriosa, chiedendo la riforma della motivazione nella parte in cui il TAR aveva affermato che, per l’ammissione degli imprenditori agricoli al beneficio, sarebbe stato sufficiente sottrarre alla fertilizzazione con fanghi soltanto il 10% delle aree coltivate. L’appello deduce errore di fatto e di diritto, errata percezione dei fatti processuali e del contenuto degli atti, nonché illogicità manifesta e violazione del principio di precauzione. Secondo la Regione, tale affermazione non trovava riscontro né negli atti di causa né nella disciplina regionale, nazionale ed eurounitaria, che prevedeva il divieto o l’impegno con riferimento all’intera superficie agricola oggetto della domanda di beneficio. La Regione sosteneva inoltre che il passaggio motivazionale potesse produrre effetti pregiudizievoli, essendo stato richiamato da altre imprese per sostenere una limitazione del divieto al solo 10% delle superfici.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello inammissibile per carenza di interesse e di legittimazione a impugnare, rilevando che la Regione non era soccombente. La sentenza del TAR aveva definito il giudizio esclusivamente in rito, dichiarando l’inammissibilità per difetto di legittimazione e carenza di interesse, oltre che per mancata impugnazione del piano strategico nazionale della PAC. Una decisione fondata su questioni processuali produce soltanto giudicato formale e non determina, secondo il Collegio, un giudicato sostanziale sulle questioni fattuali incidentalmente esaminate; pertanto, tali affermazioni non sono idonee a pregiudicare futuri rapporti. Il Consiglio di Stato ha inoltre qualificato il riferimento al limite del 10% come obiter dictum, ossia come affermazione incidentale priva di effetti giuridici autonomi, vincolanti o conformativi, non necessaria ai fini della decisione di rito. Ne consegue che la motivazione contestata non limitava il successivo esercizio del potere amministrativo né imponeva alla Regione di ammettere a beneficio domande fondate su un uso dei fanghi entro il 90% delle superfici coltivate. Le spese del grado di appello sono state compensate in ragione della particolarità della controversia e della decisione meramente processuale.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale base per lo scambio delle memorie di replica nel giudizio d’appello; non costituisce la norma decisiva dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una sentenza definisce il giudizio esclusivamente per ragioni processuali, la parte che sia risultata vittoriosa nel dispositivo non è legittimata a proporre appello soltanto per contestare una parte della motivazione, mancando una condizione di soccombenza e quindi l’interesse a impugnare.
  • Le questioni di fatto o di diritto esaminate incidentalmente in una sentenza meramente processuale non producono, di regola, giudicato sostanziale idoneo a pregiudicare futuri rapporti o a vincolare l’esercizio successivo del potere amministrativo.
  • Un’affermazione contenuta nella motivazione ma non necessaria per sostenere il dispositivo costituisce obiter dictum e non produce effetti giuridici autonomi, vincolanti o conformativi.
  • La motivazione incidentale di una sentenza che dichiara l’inammissibilità del ricorso non consuma né limita il potere amministrativo quando non costituisce il fondamento necessario della statuizione dispositiva.

Come è indicizzato

MaterieAppelloBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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