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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44246/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente eccepiva un errore di fatto della Corte di legittimità per non avere dichiarato la prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di appello ma prima della decisione della Corte di cassazione; ha quindi proposto ricorso ex art. 625-bis c.p.p. sostenendo che il fatto fosse ormai prescritto

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per più ragioni: in primo luogo perché proposto personalmente dal condannato senza la necessaria rappresentanza tecnica e senza la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione con procura speciale (violazione delle modalità richieste dagli artt. 571 e 613 c.p.p. e dalla L. n. 103/2017). In secondo luogo la prospettazione di merito è manifestamente infondata: la pronuncia di inammissibilità della precedente impugnazione aveva impedito l'instaurazione del rapporto processuale di legittimità, per cui il decorso della prescrizione successivo alla sentenza di appello è irrilevante. Sono state disposte le conseguenziali statuizioni di condanna alle spese e il pagamento di euro 3.000 in favore della cassa (come indicato nel dispositivo).

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Disciplina il ricorso straordinario; qui applicato per esaminare i termini e la legittimazione a proporre il rimedio. La Corte distingue la titolarità sostanziale del diritto di impugnazione (appartenente al condannato) dalle modalità di esercizio che richiedono rappresentanza tecnica; il ricorso presentato personalmente è dunque inammissibile.

  • artt. 571 e 613 c.p.p.

    Regole sulla rappresentanza tecnica e sulla sottoscrizione degli atti davanti alla Corte di cassazione; applicate per affermare l'obbligo della necessaria assistenza e sottoscrizione da parte del difensore iscritto nell'albo speciale, con procura speciale, pena l'inammissibilità.

  • Legge n. 103 del 2017

    Modifiche normative che hanno rafforzato il requisito della rappresentanza tecnica per determinati rimedi straordinari, richiamata per confermare l'impossibilità per il ricorrente di proporre personalmente il ricorso.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Norma che disciplina le pronunce consequenziali alla dichiarazione di inammissibilità; invocata per giustificare le statuizioni di condanna alle spese e la sanzione pecuniaria disposta nel dispositivo.

  • Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266

    Precedente interpretativo secondo cui l'inammissibilità di un rimedio impedisce l'instaurarsi del relativo rapporto processuale, rendendo irrilevante per quel giudizio l'eventuale decorso della prescrizione in epoca successiva; richiamato per respingere la doglianza sul verificarsi della prescrizione.

  • Sez. 5, sentenza n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039

    Giurisprudenza consolidata citata a supporto del principio che il ricorso straordinario deve essere sottoscritto dal difensore iscritto nell'albo speciale e munito di procura speciale, pena inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. richiede la rappresentanza tecnica: il condannato non può proporlo personalmente; è necessaria la sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e la procura speciale
  • La legittimazione sostanziale all'impugnazione appartiene al condannato, ma le modalità formali di esercizio (firma, procure, iscrizione all'albo speciale) sono requisiti di ammissibilità e la loro mancanza determina inammissibilità de plano
  • Se un ricorso risulta inammissibile, l'eventuale sopravvenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia che ha dichiarato l'inammissibilità è irrilevante ai fini del giudizio di legittimità, perché non si è instaurato il rapporto processuale
  • In caso di inammissibilità sono possibili pronunce consequenziali di condanna alle spese e addebitazioni pecuniarie; è quindi importante curare le formalità processuali per evitare oneri economici
  • Per contestare la prescrizione occorre che il mezzo impugnatorio sia ammissibile e che il giudice della legittimità abbia effettivamente potuto esaminare la questione nei suoi effetti giuridici

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