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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38141/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rando ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Catania (riesame) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere, denunciando vizi di motivazione relativi alla valutazione delle esigenze cautelari fondate sulla presunzione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e sulla sussistenza/attualità del pericolo di recidiva. La difesa ha sostenuto in particolare che: a) il fatto qualificante (scambio elettorale politico-mafioso) risale al 2015; b) non sussistono elementi che dimostrino un appoggio mafioso alla sua rielezione nel 2021; c) le condotte successive contestate contro la pubblica amministrazione sono anch'esse anteriori e risalgono a circa quattro anni prima della misura; d) le dimissioni da sindaco, presentate dopo l'arresto, dimostrerebbero l'affievolirsi delle esigenze cautelari e la possibilità di misure meno afflittive. Il ricorrente ha altresì lamentato che il Tribunale avrebbe valutato logicamente in modo errato gli elementi della difesa, accorpando fatti lontani nel tempo senza adeguata motivazione e invertendo l'onere probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che: (i) l'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. richiede una valutazione prognostica dell'attualità del pericolo di reiterazione, non equiparabile all'imminenza di specifiche occasioni di recidiva; (ii) il Tribunale può considerare condotte successive per delineare la personalità dell'indagato, ma deve motivare adeguatamente soprattutto quando i fatti successivi sono anch'essi lontani nel tempo; (iii) la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è relativa e il giudice deve prendere in esame il tempo trascorso e gli elementi prodotti dalla difesa che possono escludere o attenuare le esigenze cautelari; (iv) nel caso concreto il Tribunale non ha fornito motivazione sufficiente sulla irrilevanza del lungo intervallo temporale (fatti del 2015 e reati contro la P.A. risalenti a quattro anni prima della misura) e ha svalutato in modo apparente le dimissioni del Rando senza spiegare perché non incidessero sulla persistenza del pericolo di recidiva. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Prevede una doppia presunzione (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura custodiale) per il reato di cui all'art. 416-ter c.p., ma tale presunzione è relativa: il giudice deve valutare gli elementi di fatto prodotti dalla difesa che possono escluderla o consentire misure meno afflittive

  • art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiede l'accertamento dell'attualità del pericolo di reiterazione; tale attualità non equivale all'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma richiede una prognosi basata su analisi della personalità, modalità della condotta e contesto socio-ambientale

  • art. 292 comma secondo lett. c) c.p.p.

    Imposta l'obbligo per il giudice di considerare il tempo trascorso dalla commissione del reato nella valutazione della pericolosità: una maggiore distanza temporale tende ad affievolire le esigenze cautelari e deve essere adeguatamente motivata se ritenuta irrilevante

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    La riforma ha inciso sulla disciplina cautelare e sulla presunzione relativa connessa ai reati di cui all'art. 416-ter c.p.; la giurisprudenza richiede un'interpretazione costituzionalmente orientata che impone al giudice di valutare espressamente il tempo e gli elementi di fatto proposti dalla difesa

Massime di principio

  • La presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. è relativa: il giudice deve valutare e motivare gli elementi prodotti dalla difesa che possono escluderla o consentire misure meno afflittive
  • Il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva (art. 274 c.p.p.) non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti di reiterazione ma una valutazione prognostica basata su personalità, modalità della condotta, contesto e recentità degli indici di pericolosità
  • Il tempo trascorso dalla commissione del reato è un elemento rilevante e, se considerevole e non accompagnato da condotte recenti sintomatiche di pericolosità, può contribuire a vincere la presunzione cautelare; il giudice deve però motivare specificamente se lo ritiene irrilevante
  • Le dimissioni o la cessazione del rapporto che aveva reso possibile la commissione di reati devono essere valutate concretamente: non sono automaticamente dirimenti ma la loro rilevanza va esaminata e motivata in relazione alla probabilità di reiterazione
  • Il giudice può considerare comportamenti successivi per delineare la personalità dell'indagato, ma non può limitarsi ad affermazioni apodittiche: occorre illustrare gli elementi concreti che giustificano il mantenimento della misura
  • Se la motivazione del giudice del riesame è carente rispetto alle censure della difesa (tempo trascorso, dimissioni, mancanza di elementi recenti), il provvedimento può essere annullato e rinviato per nuovo esame

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