Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21364/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., perché trasmessa a mezzo del servizio postale (raccomandata) e non depositata in cancelleria. Denunciava in particolare la violazione delle norme emergenziali che agevolano il deposito telematico (art. 23 d.l. n.137/2020 conv. in legge n.176/2020 e art. 7 d.l. n.105/2021 conv. in legge n.126/2021) e contestava l'adozione del provvedimento senza contraddittorio e la errata interpretazione delle modalità di deposito delle richieste/incidente di esecuzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: pur distinguendo che l'incidente di esecuzione è una "richiesta" e non una impugnazione (configurando quindi l'obbligo in via ordinaria di deposito in cancelleria ex art. 121 c.p.p.), la giurisprudenza ammette modalità di trasmissione irrégolari purché l'atto pervenga alla cancelleria e ne sia desumibile la provenienza. Nel caso concreto l'opposizione era pervenuta in cancelleria, era indirizzata al giudice competente e recava i requisiti sostanziali; pertanto il giudice di merito avrebbe dovuto esaminarla. È stata annullata l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al GIP del Tribunale di Velletri per nuovo giudizio; il Collegio ha assorbito l'esame del primo motivo dopo aver accolto il secondo.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola l'opposizione nell'ambito dell'esecuzione; il Collegio lo considera rilevante per distinguere la natura dell'atto (opposizione/incidente) ma ha ritenuto che, comunque, l'atto pervenuto alla cancelleria andasse esaminato.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di deposito in cancelleria per le richieste; la Corte conferma la regola generale ma ribadisce che la modalità materiale di invio può essere diversa se l'atto effettivamente perviene alla cancelleria e ne è provata la provenienza.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Disciplina l'incidente di esecuzione come procedimento impostato su una richiesta dell'interessato; la norma è richiamata per spiegare la natura dell'atto e il rapporto con l'art. 121 c.p.p.

  • art. 582 e 583 cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare che le impugnazioni seguono regole diverse dall'incidente di esecuzione: il Collegio sottolinea che quelle disposizioni non sono applicabili all'incidente di esecuzione.

  • art. 23 d.l. n.137/2020, conv. in legge n.176/2020

    Norma emergenziale che ha inciso sulle modalità di deposito degli atti durante la pandemia; invocata dal ricorrente per giustificare modalità alternative di deposito, ma il Collegio ha ritenuto l'argomento assorbito dalla valutazione sulla effettiva pervenienza dell'atto in cancelleria.

  • art. 7 d.l. n.105/2021, conv. in legge n.126/2021

    Ulteriore norma emergenziale citata a sostegno della possibilità di modalità speciali di trasmissione degli atti durante il periodo pandemico; rilevata ma non decisiva rispetto alla valutazione sulla pervenienza effettiva dell'atto.

  • art. 408, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della giurisprudenza che ha ammesso l'uso della posta ordinaria per l'opposizione alla richiesta di archiviazione, a titolo di paragone per la ammissibilità di modalità diverse di trasmissione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della censura dedotta nel ricorso (limiti di motivazione e deduzione di vizi specifici).

Massime di principio

  • L'incidente di esecuzione o le richieste di parte, pur essendo in linea di principio soggette al deposito in cancelleria ex art. 121 c.p.p., possono essere trasmesse con modalità materiali diverse (posta ordinaria, PEC, fax) purché l'atto pervenga effettivamente all'ufficio competente e ne sia comprovata la provenienza.
  • La semplice irregolarità nella modalità di invio non determina automaticamente l'inammissibilità: il giudice deve verificare la pervenienza e i requisiti sostanziali dell'atto prima di dichiararne l'inammissibilità.
  • Le norme emergenziali (d.l. 137/2020 e d.l. 105/2021) che agevolano forme alternative di deposito sono rilevanti ma non sostituiscono il principio della valutazione della effettiva ricezione in cancelleria; la loro violazione non è decisiva se l'atto è comunque pervenuto.
  • Chi sceglie modalità di trasmissione irrituali sopporta gli oneri e i rischi connessi (prova della spedizione, conservazione della ricevuta), per cui è prudente utilizzare mezzi tracciabili (PEC, raccomandata con ricevuta) e conservare documentazione comprovante la spedizione e la data.
  • Se un provvedimento di inammissibilità è adottato senza esaminare la pervenienza reale dell'atto o senza contraddittorio quando richiesto, è possibile l'annullamento e il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.