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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35225/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Firenze che aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere per complessivi 217 giorni, nonostante successiva assoluzione con formula "perché il fatto non sussiste"; il ricorrente contestava l'esclusione dell'indennizzo principalmente perché il provvedimento aveva valorizzato una conversazione privata in viva voce (richiesta di un alibi alla fidanzata) ascoltata casualmente da un appartenente alle forze dell'ordine e trascritta in un'annotazione di servizio, sostenendo violazione di norme sul divieto di utilizzo di dichiarazioni auto-indizianti e dei diritti costituzionali e convenzionali

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice della riparazione avesse correttamente valutato, con giudizio ex ante autonomo rispetto al merito penale, tutti gli elementi probatori utilizzabili e che la condotta volontaria del FATARELLA (tentativo di procurarsi un falso alibi) abbia costituito comportamento improntato a mendacio e connesso causalmente all'adozione della misura cautelare, integrando colpa grave ostativa al diritto all'indennizzo. La Corte ha inoltre ritenuto utilizzabile nel giudizio riparatorio la conversazione in viva voce annotata dall'agente (prova atipica) e non assimilabile all'intercettazione telefonica vietata; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero per complessivi Euro 1.000

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente per contestare modalità di assunzione delle informazioni; la Corte non ha riconosciuto la violazione nei profili dedotti in relazione all'annotazione di servizio e all'ascolto in viva voce

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina delle sommarie informazioni e alle dichiarazioni auto-indizianti; la Corte ha distinto il caso dall'ipotesi di assunzione di sommarie informazioni e ritenuto non applicabile il divieto evocato dal ricorrente

  • art. 64 comma 3 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni indizianti; la Corte ha ritenuto che non si trattasse di dichiarazioni acquisite nel contesto dell'interrogatorio di garanzia disciplinato dall'art.64

  • art. 15 Cost.

    Citato tra i princìpi costituzionali richiamati dal ricorrente in tema di libertà personale e garanzie; la Corte ha giudicato compatibile l'uso della prova atipica nei limiti indicati

  • art. 24 co.2 Cost.

    Richiamato in ordine al diritto di difesa; la Corte ha riconosciuto che l'esercizio della difesa (tentativo di costruire un alibi) può perdere tutela se si traduce in condotta dolosa o colposa grave che ha favorito l'adozione della misura

  • art. 27 co.2 Cost.

    Richiamato tra le garanzie processuali; la Corte ha valutato che le garanzie non impediscono la valutazione autonoma nel giudizio riparatorio della condotta che abbia indotto in errore l'autorità

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come principio di giusto processo; non ha impedito la ricostruzione del giudice riparatorio in base agli elementi disponibili

  • art. 6 par. 1 e 2 CEDU

    Riferimento ai diritti di processo equo; la Corte ha ritenuto compatibile la valutazione della prova atipica e la successiva decisione di rigetto dell'indennizzo con i principi convenzionali

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta ex ante e autonomamente, rispetto al giudizio di merito, se la condotta del detenuto abbia contribuito con dolo o colpa grave a creare la falsa apparenza della sua colpevolezza, e non se abbia effettivamente commesso il reato (questione ormai definita con assoluzione).
  • La fornitura di un alibi risultata immediatamente falsa può, se volontaria e in sinergia con un quadro indiziario significativo, integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.
  • Conversazioni rese pubbliche tramite l'uso del "viva voce" da uno degli interlocutori e casualmente ascoltate da terzi possono costituire "prova atipica" utilizzabile nel giudizio, purché non si configuri una intercettazione tecnica vietata o non si violino divieti processuali specifici.
  • L'acquisizione di informazioni extra-processuali ai fini di un'annotazione di servizio da parte della polizia giudiziaria non coincide automaticamente con un'intercettazione e può essere riferita all'autorità giudiziaria, salvo profili di illegittimità specificamente dimostrati.
  • La neutralizzazione del valore indiziario di un elemento probatorio nel giudizio di merito non impedisce al giudice della riparazione di rivalutarne l'apporto, sul piano prognostico, rispetto all'adozione della misura cautelare.
  • In ipotesi analoghe, la difesa dovrebbe mirare a dimostrare l'inesistenza del nesso causale tra la condotta del ricorrente e la decisione cautelare o l'assenza di colpa grave; contestare la sola utilizzabilità formale della prova può non essere sufficiente se la prova è qualificata come atipica ma lecita.

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