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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35986/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l’ordinanza del 22 maggio 2026 della Corte di appello di Ancona, che aveva rigettato la ricusazione del giudice per le indagini preliminari. Lo stesso giudice aveva prima disposto una misura cautelare personale nei confronti dell’imputato e successivamente fissato l’udienza per decidere sulla richiesta di applicazione della pena formulata durante le indagini preliminari ai sensi dell’art. 447 c.p.p. Con un unico motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l’adozione della misura cautelare costituisse attività pregiudicante e che il successivo patteggiamento, pur richiesto prima dell’esercizio dell’azione penale, introducesse la fase del giudizio e comportasse valutazioni anche di merito sulla responsabilità e sulla pena. Ha contestato la tesi della Corte di appello secondo cui l’identità della fase processuale escluderebbe l’incompatibilità, richiamando il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 1996.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il procedimento di applicazione della pena comporti un vero giudizio, con valutazioni non limitate alla regolarità dell’accordo ma estese alla prospettazione del caso, alla responsabilità dell’imputato e alla pena. La richiesta formulata ai sensi dell’art. 447 c.p.p. introduce quindi la fase del giudizio anche se presentata durante le indagini preliminari: la natura della fase dipende dall’oggetto della decisione richiesta, non dalla collocazione temporale dell’udienza nell’iter processuale. Ne consegue l’incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato. La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e trasmesso gli atti alla Corte di appello di Ancona per l’ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, c.p.p.

    Partendo da tale presupposto, con la sentenza n. 155 del 1996, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale.

    La regola di incompatibilità, come risultante dalla pronuncia costituzionale richiamata, impedisce al giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale di decidere sul giudizio abbreviato o sulla richiesta di applicazione della pena.

  • art. 447 c.p.p.

    Invero, la richiesta di applicazione della pena, pur se formulata nel corso delle indagini preliminari secondo lo schema anticipatorio descritto dall'art. 447 cod.proc.pen., introduce sicuramente la fase del giudizio, posto che l'udienza deputata all'esame della concorde richiesta, di applicazione della pena è per sua natura destinata alla potenziale definizione del primo grado del procedimento.

    La richiesta di patteggiamento presentata durante le indagini preliminari introduce comunque la fase del giudizio, perché l’udienza è destinata alla possibile definizione del primo grado; ciò determina l’incompatibilità del giudice che abbia già adottato una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione della pena formulata ai sensi dell’art. 447 c.p.p., anche se presentata durante le indagini preliminari e prima dell’esercizio dell’azione penale, introduce la fase del giudizio: la natura della fase è determinata dall’oggetto della decisione richiesta, non dal momento in cui essa si colloca nell’iter processuale.
  • È incompatibile a decidere sulla richiesta di applicazione della pena il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato, poiché il patteggiamento richiede valutazioni anche di merito sulla prospettazione del caso, sulla responsabilità e sulla pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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