Cassazione Penale, Sentenza n. 39127/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per annullamento dell'ordinanza che ha negato l'affidamento in prova e concesso la detenzione domiciliare. Il ricorrente ha denunciato: 1) omissione nella valutazione di documenti decisivi depositati via PEC il 04/02/2025 (remissione di querela relativa a iscrizione per minaccia del 27/08/2023 e documentazione attestante nuova occupazione presso Settentrionale trasporti spa); 2) motivazione illogica e contraddittoria con riferimento alla mancata verifica dell'effettiva prospettiva occupazionale e alla circostanza che la misura alternativa sarebbe condizionata proprio dalla situazione lavorativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza abbia omesso di dare atto e valutare i documenti depositati il 04/02/2025 e che tali documenti fossero rilevanti per la valutazione della residua pericolosità sociale e della prospettiva di reinserimento. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Venezia per un nuovo esame che tenga conto della documentazione già depositata; la valutazione sul secondo motivo resta riservata al giudice di rinvio, entro i limiti indicati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. d)
La censura riguardante la mancata assunzione di una prova decisiva è inquadrata ai sensi di questa norma come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato la rilevanza dell'omessa considerazione documentale come vizio rilevante ai fini del giudizio.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)
La doglianza di motivazione illogica/contraddittoria è stata formulata ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto la questione consequenziale rispetto all'omessa valutazione documentale e quindi da rivalutare dal giudice di rinvio.
art. 666 cod. proc. pen. (commi 3 e 5)
Richiamata per illustrare il procedimento di sorveglianza: ammissione di memorie e produzione documentale prima dell'udienza e possibilità di attività probatoria in udienza camerale. La Corte sottolinea l'obbligo di acquisire e valutare i documenti prodotti, nel rispetto del contraddittorio.
art. 678 cod. proc. pen. (comma 1)
Richiamo formale alla normativa sul rito della sorveglianza che rinvia alle disposizioni dell'art. 666; conferma il quadro procedurale applicabile.
Massime di principio
- Nei procedimenti di sorveglianza i documenti prodotti prima o durante l'udienza (anche via PEC) devono essere espressamente annotati e valutati dal giudice; l'omessa menzione/valutazione può giustificare annullamento e rinvio.
- La remissione di querela e la documentazione occupazionale, anche se attestano rapporti a termine o intervenuti successivamente, sono elementi pertinenti per la valutazione della residua pericolosità sociale e del percorso di reinserimento e pertanto vanno considerati dal giudice.
- Se il giudice ritiene i documenti non rilevanti, deve comunque darne esplicita motivazione: una semplice omissione configura vizio di motivazione.
- La prova dell'esistenza di una concreta prospettiva occupazionale, pur quando non stabile, incide sulla valutazione dell'idoneità delle misure alternative (affidamento in prova); il Tribunale deve valutare l'impatto della misura sulla possibilità di mantenere l'occupazione.
- In presenza di omissioni probatorie o motivazionali il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame, non una pronuncia sostitutiva: sarà il giudice di merito a riesaminare e motivare nuovamente la decisione.
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