Cassazione Penale, Sentenza n. 47144/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di conferma di condanna per tentato furto pluriaggravato. Nicola Loiacono propone due motivi: (1) contestazione della ritenuta aggravante dell'"uso del mezzo fraudolento" sostenendo che si sarebbe trattato di un semplice duplicato della chiave, trovata casualmente e riprodotta; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno di lieve entità ai sensi del n.4 dell'art.62 cod. pen., perché il reato si sarebbe arrestato in fase di tentativo, la refurtiva fu integralmente restituita e non vi furono danni. Gaetano Catalano propone un motivo sovrapponibile al secondo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo (aggravante del mezzo fraudolento) la corte ha ritenuto la censura "eccentrica" rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato: i giudici di merito non hanno affermato che fosse stato usato un duplicato dell'originale, ma hanno ritenuto non provata tale circostanza alla luce di contraddizioni sulla duplicazione, della mancata comparazione con l'originale e della presenza di altre chiavi sequestrate. Sul secondo motivo (attenuante del danno di lieve entità) la corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: l'accertamento della possibile tenuità del danno richiede una valutazione complessiva e il parametro patrimoniale va valutato al momento della consumazione (la restituzione è un fatto posteriore non rilevante); nel caso concreto era accertato che l'oggetto del furto avrebbe riguardato diciotto monili d'oro e 450 euro, incompatibili con l'attenuante. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata per spiegare che il reato tentato ha autonomia rispetto alla fattispecie consumata e che, per valutare circostanze come l'attenuante, occorre considerare la conformazione strutturale del tentativo e la prognosi di danno che ne sarebbe derivata in caso di consumazione
art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante del danno di lieve entità)
L'attenuante richiede una valutazione complessiva del danno criminale; il parametro patrimoniale deve essere valutato al momento della consumazione (la restituzione post factum non annulla automaticamente la valutazione negativa dell'attenuante)
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 43224 del 17/10/2008, Rv. 241940
Principio secondo cui non integra l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento l'utilizzazione di una chiave ottenuta in modo casuale/occasionale; richiamata dalla corte per distinguere i casi in cui la chiave sia effettivamente una copia dell'originale e quelli in cui tale circostanza non risulti provata
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402
Affermato che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso sul danno criminale nella sua globalità, non limitato al mero valore patrimoniale posteriore alla restituzione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013 (Zonni), Rv. 255528
Richiamata per spiegare la necessità di una prognosi ex ante e in concreto sul danno che sarebbe stato prodotto se il reato fosse stato consumato, utile nella valutazione delle circostanze aggravanti/attenuanti nel tentativo
Massime di principio
- Per contestare l'aggravante dell'"uso del mezzo fraudolento" è necessario provare che sia stato impiegato effettivamente un duplicato dell'originale in disponibilità della persona offesa; mere asserzioni non provate o contraddizioni istruttorie rendono la censura inammissibile o infondata
- L'attenuante del danno di lieve entità si valuta con un giudizio complessivo sul danno criminale e il suo profilo patrimoniale va accertato al momento della consumazione: la restituzione successiva non è in sé idonea a far riconoscere l'attenuante
- Nel tentativo di reato va effettuata una prognosi ex ante su quale danno sarebbe derivato se il reato fosse stato consumato; se la cosa oggetto della sottrazione aveva valore significativo, l'attenuante di lieve entità difficilmente è applicabile
- Le censure che risultano "eccentriche" rispetto alle reali ragioni della decisione impugnata (cioè che non colgono il vero fondamento della motivazione) rischiano di essere dichiarate inammissibili in Cassazione
- La valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti dipende strettamente dal quadro probatorio concreto (comparazioni materiali, coerenza delle dichiarazioni, reperti), pertanto l'assenza di confronti tecnici o contraddizioni probatorie indebolisce le argomentazioni difensive
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