Cassazione Civile, Ordinanza n. 14914/2023 del 29/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta dai difensori dei lavoratori e accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse pronuncia sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda dei lavoratori di ottenere il computo, nell'anzianità di servizio, del periodo lavorato in esecuzione di un contratto di formazione e lavoro. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società, in relazione alla cristallizzazione in busta paga degli emolumenti pretesi alla data di stipula del c.c.n.l. di settore del 2001. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, mentre la società ha resistito con controricorso. Prima della decisione, tuttavia, tutti i ricorrenti hanno depositato memoria con rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, che ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
memoria ex art. 378 c.p.c.
È stata utilizzata per il deposito della rinuncia al ricorso in sede di legittimità.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo quando è ritualmente formulata.
A seguito della rinuncia accettata, il giudizio si estingue e non deve pronunciarsi sulle spese, ai sensi del comma 4.
In caso di estinzione per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese di giudizio.
Cass. n. 8115/2006
Richiamata a sostegno del principio per cui, in caso di rinuncia accettata, non si pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente sottoscritta e notificata alla controparte, estingue il processo quando sia intervenuta l'accettazione della parte resistente.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non deve pronunciare sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe ogni esame dei motivi di ricorso e delle questioni di merito o di rito dedotte dalle parti.
Come è indicizzato
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