Cassazione Penale, Sentenza n. 34231/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/09/2021 con cui la Corte di Appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza n. 2201/12.10.2016 (irrevocabile dal 16/10/2021) del Tribunale di Tivoli che aveva condannato Hokic per rapina pluriaggravata. Il ricorrente denunciava nullità per mancata instaurazione del contraddittorio (art. 606 lett. c), in relazione agli artt. 127, 634 e 636 c.p.p.), sostenendo che la Corte aveva valutato di merito le prove addotte (dichiarative e documentali) senza esperire il contraddittorio, e che tali prove erano invece nuove rispetto a quelle già valutate in giudizio. In particolare la difesa ha insistito che le dichiarazioni del teste Marcello Giorgi non erano state valutate in modo tale da escludere la novità probatoria invocata.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., la Corte territoriale potesse dichiarare l'inammissibilità d'ufficio e senza contraddittorio quando l'istanza evidenzi vizi pregiudiziali o manifesta infondatezza immediatamente desumibile dall'istanza stessa. La Corte ha motivato che le prove addotte non erano nuove: la sentenza di primo grado aveva già esaminato le dichiarazioni del teste Giorgi (che peraltro non era riuscito a riconoscere l'individuo), dunque mancava il requisito di novità richiesto dall'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p. Per tali ragioni il ricorso veniva dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Autorizza la Corte di appello a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di revisione anche d'ufficio e senza instaurare il contraddittorio quando l'istanza evidenzi vizi pregiudiziali o la sua manifesta infondatezza risulti immediatamente dal tenore della richiesta; applicata per escludere la necessità del contraddittorio nel caso di istanza palesemente infondata.
art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiede che la prova invocata per la revisione sia nuova rispetto a quanto già valutato nel giudizio di cognizione; la Corte ha ritenuto mancante tale requisito perché le dichiarazioni rilevate erano già state esaminate nella sentenza di primo grado.
Consente la condanna alle spese del procedimento e l'applicazione di una sanzione alla cassa delle ammende quando il ricorso risulti inammissibile e sussistano profili di colpa; utilizzato per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso (istruttoria/udienza di trattazione); nel provvedimento è indicato che la decisione è stata presa a seguito di trattazione ai sensi di tale norma.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come fondamento della censura di nullità per mancato contraddittorio; dalla decisione emerge che tale censura non ha trovato accoglimento perché l'inammissibilità era manifesta e legittimante la decisione de plano.
artt. 127 e 636 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa nella doglianza sulla mancata instaurazione del contraddittorio e sulla presunta nullità; dal testo non emerge un'applicazione specifica delle norme da parte della Corte per sovvertire la decisione, ossia la Corte ha fatto affidamento soprattutto sull'art. 634 per procedere d'ufficio.
Massime di principio
- La corte può dichiarare inammissibile un'istanza di revisione d'ufficio e senza contraddittorio quando la manifesta infondatezza o vizi pregiudiziali emergono immediatamente dal testo della richiesta (art. 634 c.p.p.).
- Per ottenere l'ammissione della revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), la prova proposta deve essere effettivamente nuova rispetto a quanto già valutato nel giudizio di cognizione; se è già stata presa in considerazione, l'istanza è inammissibile.
- Le valutazioni sulla novità della prova possono essere compiute preliminarmente sulla base del contenuto oggettivo dell'istanza; non ogni argomentazione di novità impone automaticamente l'apertura del contraddittorio.
- Chi propone istanza di revisione dovrebbe documentare con chiarezza e precisione in che modo le prove siano nuove o non erano disponibili al tempo del giudizio, per evitare la declaratoria di manifesta infondatezza.
- Richiedere la revisione in situazioni palesemente infondate può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di ammende per responsabilità colposa nella determinazione del ricorso (art. 616 c.p.p.).
- La censura per mancata instaurazione del contraddittorio ha efficacia limitata quando la procedura consente alla Corte di decidere d'ufficio su questioni di ammissibilità manifestamente infondate.
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